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Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 19 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima «%ASFF_YYYY_ID»

4 Requisiti relativi ai provvedimenti nei processi direttamente a monte o a valle

4.1 I provvedimenti rientrano nella fase di sviluppo 4 (finalità dimostrative), nella

fase di sviluppo 5 (autorizzazione all’immissione in commercio e introduzione sul mercato) o nella fase di sviluppo 6 (diffusione sul mercato).

4.2 I provvedimenti riducono le emissioni di gas serra causate da terzi in un pro-

cesso direttamente a monte o a valle dell’impresa o dello stabilimento d’impresa.

4.3 I provvedimenti sono riprodotti nel cronoprogramma dell’impresa. I terzi di-

chiarano di acconsentire a che l’impresa o lo stabilimento d’impresa presenti la domanda secondo l’articolo 12 e riceva l’aiuto finanziario. È possibile rinunciare a una dichiarazione di consenso se il relativo onere sarebbe sproporzionato, se i dati per gli obblighi di comunicazione sono già disponibili presso l’impresa o lo stabilimento d’impresa e se è esclusa una doppia promozione.

4.4 Se i provvedimenti determinano un aumento dell’efficienza dei processi fos-

sili presso terzi, queste devono impegnarsi a sostituire completamente i vettori energetici fossili residui del processo, prima del 2040, con vettori energetici rinnovabili, indicandolo nel cronoprogramma.

4.5 Se i provvedimenti determinano un consumo più elevato di elettricità presso

terzi, queste devono impegnarsi a utilizzare elettricità da fonti non fossili in misura equivalente al consumo più elevato di elettricità, dimostrandolo mediante certificati di provenienza. L’elettricità deve tuttavia essere prodotta il più possibile in modo autonomo. La procedura dev’essere indicata nel cronoprogramma.

4.6 Per i provvedimenti in cui i costi d’esercizio di terzi fanno parte dell’aiuto

finanziario occorre spiegare nel cronoprogramma in che modo i provvedimenti potranno essere proseguiti dopo la cessazione dell’aiuto finanziario.

4.7 I provvedimenti della fase di sviluppo 4 devono consentire di dimostrare la

funzionalità in un contesto conforme al mercato. Devono dunque essere realizzati in una scala che consenta di determinare i dati scientifici, tecnici ed economici e permetta una valutazione tecnica ed economica completa in relazione all’effettiva introduzione sul mercato di tecnologie innovative.

5 Requisiti relativi ai provvedimenti che immagazzinano CO2 in prodotti o nel sottosuolo in modo temporaneo o permanente

5.1 I provvedimenti per lo stoccaggio delle emissioni di CO2 fossili e derivanti da

processi sono ammissibili solo se il CO2 catturato è considerato difficilmente evitabile.

5.2 Per i provvedimenti per lo stoccaggio delle emissioni di CO2, l’UFAM e

l’UFE possono stabilire criteri, per esempio per l’efficienza dei processi di cattura o la permanenza dello stoccaggio.