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Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 19 pagine
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Ordinanza sulla protezione del clima «%ASFF_YYYY_ID»
b. lo stato di attuazione degli eventuali impegni associati al provvedimento promosso secondo l’allegato 2;
c. gli eventuali scostamenti rispetto al provvedimento originariamente pianificato o agli impegni associati al provvedimento promosso secondo l’allegato 2, con una motivazione e le misure di correzione previste.
4Possono essere richieste ulteriori informazioni se queste sono necessarie per la concessione dell’aiuto finanziario o per la conclusione del progetto.
Art. 16 Versamento degli aiuti finanziari
1L’UFE versa gli aiuti finanziari, in tutto o in parte, dopo l’approvazione del rapporto conclusivo sull’attuazione del provvedimento o il raggiungimento degli obiettivi intermedi di cui all’articolo 15 capoverso 2.
2Gli aiuti finanziari sono versati entro e non oltre il 31 dicembre 2038. Il conteggio completo dev’essere presentato entro il 1º luglio 2038.
Art. 17 Pubblicazione di informazioni
Nel rispetto del segreto di fabbricazione e d’affari, l’UFE e l’UFAM pubblicano informazioni sui provvedimenti promossi al fine di sostenere il raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 5 capoverso 1 LOCli.
Sezione 3: Copertura dei rischi legati alle reti termiche e accumulatori termici a lungo termine
Art. 18 Disposizioni generali
1Su richiesta, l’UFE copre i rischi d’investimento secondo l’articolo 7 LOCli per:
a. le reti termiche nuove e potenziate il cui calore proviene da fonti di calore rinnovabili o dal calore residuo; e
b. i nuovi accumulatori termici a lungo termine che sono collegati a una rete termica.
2La copertura può essere accordata solo se i rischi specifici di cui agli articoli 19 capoverso 2 e 20 capoverso 2 non possono essere coperti o evitati in altro modo a condizioni adeguate.
3Può essere coperto al massimo il 50 per cento dei costi secondo gli articoli 19 capoverso 3 e 20 capoverso 3, comunque al massimo 5 milioni di franchi.
4Le coperture possono essere concesse solo fino al 31 dicembre 2030. La durata delle coperture è di al massimo sette anni a partire dalla messa in servizio.
5Gli impianti di cui al capoverso 1 non vengono coperti se non servono in particolare al raggiungimento dell’obiettivo di un saldo netto pari a zero o se non sono idonei al mercato.