Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/122: Revisione parziale di cinque ordinanze del diritto stradale in attuazione delle mozioni 16.3066 e 17.3924 Nantermod nonché 16.3068 Derder in riferimento ai trasporti professionali di persone · 20 pagine
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trasporto di persone immatricolati per più di nove persone. I veicoli interessati devono essere dotati di un tachigrafo. Le norme si applicano anche al traffico transfrontaliero.
Per i veicoli destinati al trasporto di persone con un massimo di nove posti, invece, non esistono norme in materia di durata del lavoro e del riposo, né a livello internazionale né europeo, e nei Paesi europei nemmeno livello nazionale. Sempre a livello internazionale ed europeo, non sono previste autorizzazioni speciali per il trasporto professionale di persone né requisiti medici minimi più elevati per i tassisti.
3 Commento ai singoli articoli e allegati
3.1 Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leg geri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
Art. 14 lett. abis
Come strumento di controllo per il rispetto della durata del lavoro, della guida e del riposo vanno men- zionate anche le iscrizioni nelle applicazioni elettroniche. Queste rappresentano ora un’alternativa al classico tachigrafo, purché si tratti di un’applicazione certificata ai sensi dell’articolo 16d.
Art. 16b Applicazione elettronica
La disposizione descrive scopo e caratteristica principale dell’applicazione elettronica. Si tratta di un programma software destinato alla registrazione, all’elaborazione, alla visualizzazione e alla trasmis- sione di informazioni relative ai periodi di lavoro, di guida e di riposo. Il programma può essere installato sul terminale o utilizzato tramite una rete di dati. L’applicazione elettronica deve essere sviluppata a livello privato; non è previsto alcun sviluppo o sostegno da parte della Confederazione.
Art. 16c Requisiti dell’applicazione elettronica
Il capoverso 1 descrive in dettaglio i requisiti tecnici necessari (lett. a–h). L’applicazione deve essere in grado di registrare i dati rilevanti per l’esecuzione, in particolare quelli di cui agli articoli 16g e 18 capo- versi 5 e 6, che devono poter essere approvati elettronicamente (p. es. firma elettronica, MAS TAN, firma autografa sul display). Il momento della registrazione deve essere evidente, così come devono essere evidenti e documentate in modo comprensibile e verificabile eventuali modifiche dei dati.
I dati devono essere registrati e memorizzati automaticamente subito dopo l’inserimento. Occorre altresì garantire che le autorità di controllo competenti possano accedervi tramite un indirizzo Internet univoco, per esempio sotto forma di codice QR. Inoltre è previsto che i dati siano salvati automaticamente subito dopo l’inserimento. Per soddisfare i requisiti relativi all’esecuzione del diritto stradale, i dati registrati devono essere consultabili da parte degli utenti integralmente e illimitatamente per almeno 28 giorni. Ciò garantisce che l’obbligo già in vigore oggi di portare con sé i dischi degli ultimi 28 giorni (art. 16a OLR 2 in c.d. con art. 14c cpv. 1bisOLR 19) si applichi per analogia anche ai dati registrati elettronicamente. Trascorso tale periodo, i dati registrati elettronicamente possono essere cancellati o sovrascritti.
La protezione dei dati costituisce un elemento fondamentale: sia i dati stessi che la loro trasmissione devono essere protetti da manipolazioni e accessi non autorizzati. Alle autorità di controllo devono es- sere garantiti l’accesso semplice e diretto ai dati registrati nella forma illustrata nell’allegato 1 e il salva- taggio sul posto con strumenti standardizzati. L’applicazione elettronica deve essere inoltre dotata di un numero progressivo per l’identificazione univoca della copia installata presso il conducente nonché dell’identificazione univoca del certificato valido.
Infine, il capoverso 2 prevede che l’applicazione, oltre alle funzioni obbligatorie descritte, possa presen- tare funzioni aggiuntive relative alla guida, purché ciò non comprometta la conformità con i requisiti sta- biliti.
Art. 16d Certificazione dell’applicazione elettronica
Il presente articolo disciplina l’obbligo di certificazione dell’applicazione elettronica. Lo scopo è di garan- tire che vengano utilizzate solo applicazioni controllate e approvate da un organismo di certificazione indipendente con uno specifico accreditamento. Il capoverso 1 prescrive che, prima di essere utilizzata,