Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/122: Revisione parziale di cinque ordinanze del diritto stradale in attuazione delle mozioni 16.3066 e 17.3924 Nantermod nonché 16.3068 Derder in riferimento ai trasporti professionali di persone · 20 pagine
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Cpv. 2, secondo periodo: secondo la direttiva UE sulla patente di guida14, con la patente della categoria europea B è consentito anche il trasporto professionale di persone. Il diritto interno degli Stati membri può tuttavia prescrivere ulteriori permessi speciali per il trasporto professionale di persone con taxi (p. es. Germania «Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung»; Austria «Ausweis für das Personenbeförde- rungsgewerbe mit Pkw»; Francia «certificat de capacité professionelle [CCPCT]»; Italia «certificato di abilitazione professionale per taxi»). Tali documenti devono essere esibiti su richiesta anche durante viaggi in Svizzera, al fine di dimostrare l’autorizzazione al trasporto professionale di persone. Al momento della conversione della patente straniera in una svizzera (art. 42 cpv. 3bislett. a OAC) non sarà più ripor- tato il permesso TPP, poiché la categoria B svizzera autorizza senza ulteriori condizioni al trasporto professionale di persone. Ciononostante, dovranno essere rispettate le disposizioni cantonali e comunali relative al trasporto professionale di persone con veicoli a motore delle categorie di licenza di condurre B o C, delle sottocategorie B1 o C1 o della categoria speciale F (p. es. disposizioni relative alle autoriz- zazioni per i conducenti di taxi).
Capoverso 2ter: riprende senza modifiche il diritto vigente (art. 42 cpv. 2, secondo periodo OAC).
Cpv. 3bislett. b: è eliminato «o di un permesso secondo l’articolo 25», in quanto si riferisce al permesso TPP, che viene abolito.
Diritto transitorio (trasporto professionale di persone con veicoli a motore delle categorie di licenza di condurre B o C, delle sottocategorie B1 o C1 o della categoria speciale F)
Per le persone che al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa non sono in possesso di un permesso TPP, la nuova normativa si applica senza che esse debbano soddisfare ulteriori condizioni. Non sono pertanto necessarie disposizioni transitorie. Si possono presentare i casi di seguito descritti.
I titolari della categoria B senza codice 121 o 122 possono effettuare trasporti professionali di persone. Poiché la categoria B autorizza anche alla guida di veicoli a motore della sottocategoria B1 e della cate- goria speciale F (art. 4 cpv. 1 OAC), questi soggetti possono trasportare persone a titolo professionale anche con veicoli a motore di tali categorie.
I titolari (della categoria C e) della sottocategoria C1 possiedono anche la categoria B senza il codice 121 o 122 (all. 12 cifra I lett. c n. 1 e lett. h n. 1 OAC) e possono effettuare trasporti professionali di persone con la categoria B, la categoria C (se disponibile), le sottocategorie B1 e C1 e la categoria speciale F.
I titolari della categoria B senza codice 121 o 122 e della sottocategoria D1 con i codici 3,5t e 106 pos- sono effettuare trasporti professionali di persone con veicoli a motore della categoria B, della sottocate- goria B1 e della categoria speciale F. Avendo ottenuto (la categoria B e) la sottocategoria D1 con i co- dici 3,5t e 106 alla conversione della licenza di condurre cartacea (blu) della categoria B/D2, possono inoltre trasportare persone a titolo professionale anche con minibus (nel traffico interno anche con più di 16 posti oltre al posto di guida).
I titolari della categoria B senza codice 121 o 122, della sottocategoria C1 e della sottocategoria D1 con codice 106 possono effettuare trasporti professionali di persone con veicoli a motore della categoria B, delle sottocategorie B1 e C1 e della categoria speciale F. Queste persone hanno a suo tempo superato un esame pratico di guida con un autoveicolo pesante (peso totale superiore a 3,5 t) poiché hanno otte- nuto la sottocategoria D1 con il codice 106:
a) mediante la conversione della licenza di condurre cartacea (blu) delle categorie B/D2 e C1; oppure
b) mediante la conversione della licenza di condurre cartacea (blu) delle categorie B/D2 e il consegui-
mento della sottocategoria C1 dopo il 1° aprile 2003.
Possono anche effettuare i trasporti professionali di persone con autobus con non più di 16 posti oltre al posto di guida e con minibus (nel traffico interno anche con più di 16 posti oltre al posto di guida).
Chi possiede la sottocategoria D1 con il codice 106 e la categoria C può anche trasportare a titolo pro- fessionale persone con autoveicoli pesanti con non più di otto posti.
14 Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida, versione consolidata del 1° novembre 2020, GU L 403 del 30 dic. 2006, pag. 18.