Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/122: Revisione parziale di cinque ordinanze del diritto stradale in attuazione delle mozioni 16.3066 e 17.3924 Nantermod nonché 16.3068 Derder in riferimento ai trasporti professionali di persone · 20 pagine

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Oggi i maestri conducenti devono essere in possesso del permesso TPP secondo l’articolo 25 OAC e quindi soddisfare anche i requisiti medici minimi più elevati previsti per il suo conseguimento. Poiché il permesso TPP è abolito, nell’articolo 8 occorre esplicitare che, per esercitare la professione, i maestri conducenti devono soddisfare i requisiti medici minimi del secondo gruppo medico (all. 1 OAC). I requisiti rimangono invariati e non vengono inaspriti.

Art. 27 lett. a

Oggi l’autorità cantonale deve revocare per un periodo indeterminato l’abilitazione di un maestro condu- cente se questi non è più in possesso del permesso TPP. Nella maggior parte dei casi il permesso TPP è ritirato perché non sono più soddisfatti i requisiti medici minimi più elevati richiesti.

Data l’abolizione del permesso TPP, occorre adattare la disposizione relativa alla revoca dell’abilitazione a maestro conducente indicando come motivo non più la perdita del permesso TPP ma il mancato sod- disfacimento dei requisiti medici minimi del secondo gruppo medico (all. 1 OAC).

3.6 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 100 cpv. 1bis

Secondo l’articolo 100 capoverso 1 lettera b, i veicoli i cui conducenti sono soggetti all’OLR 2 devono essere muniti di tachigrafo. Con la nuova normativa, tale obbligo decade se il conducente registra la durata del lavoro e del riposo con un’applicazione elettronica secondo l’articolo 16b OLR 2.