Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/122: Revisione parziale di cinque ordinanze del diritto stradale in attuazione delle mozioni 16.3066 e 17.3924 Nantermod nonché 16.3068 Derder in riferimento ai trasporti professionali di persone · 20 pagine

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Diritto transitorio (visite di controllo di idoneità alla guida)

Le persone che al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa sono in possesso di un per- messo TPP ma non di una categoria di licenza di condurre per trasporti professionali non saranno più tenute a sottoporsi a visite di controllo fino al compimento del 75° anno di età. Da questo momento in poi dovranno sottoporsi a visite mediche biennali e soddisfare i requisiti minimi del primo gruppo medico di cui all’allegato 1 AP-OAC. Non è necessaria una disposizione transitoria.

Nel «periodo di promemoria» di cui all’articolo 27 capoverso 1bislettere a e c OAC ci saranno persone da convocare per la visita di controllo di idoneità alla guida. Tuttavia, con l’entrata in vigore della nuova normativa la visita medica non sarà più necessaria. Le modalità dettagliate di attuazione non devono però essere stabilite in modo uniforme per tutta la Svizzera nell’OAC, ma rientrano nelle attività operative delle autorità cantonali, cui spetta il compito di garantire che nessuno sia convocato o tenuto a sottoporsi a una visita di controllo di idoneità alla guida a causa del possesso di un permesso TPP. Un’autorità cantonale può, per esempio, convocare per un controllo medico i titolari di un permesso TPP che non possiedono categorie di licenza di condurre per trasporti professionali solo se il risultato è richiesto prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

All. 1, 2a, 3, 3a e 4

In questi allegati, i riferimenti riportati sotto i relativi numeri sono indicati in modo più preciso e, poiché il permesso TPP viene abolito, viene eliminata la dicitura «permesso per il trasporto professionale di per- sone». Inoltre, negli allegati 1, 2a, 3 e 3a viene esplicitamente menzionata l’abilitazione a maestro con- ducente perché i titolari devono continuare a soddisfare i requisiti medici minimi più elevati (secondo gruppo medico), non più garantiti dal permesso TPP.

All. 12

Cifra III lett. G: il permesso TPP viene abolito; di conseguenza, non è più necessario un esame pratico di guida per conseguirlo.

Cifra IV, frase introduttiva e secondo trattino e cifra V (Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone): non essendo più necessario l’esame pratico di guida per ottenere il permesso TPP, sono soppressi anche i requisiti relativi a durata dell’esame, distanza percorsa e vei- colo per l’esame. La frase introduttiva subisce solo una modifica formale.

3.5 Ordinanza sui maestri conducenti (OMaeC)

Art. 2 lett. e

Poiché in futuro non sarà più necessario il permesso TPP, non occorre più menzionare le lezioni di guida per ottenerlo.

Art. 4 lett. b e c

Data l’abolizione del permesso TPP, la relativa formazione non è più necessaria e non sarà più parte integrante dell’abilitazione a maestro conducente delle categorie B e C.

Art. 5 cpv. 1 lett. c

Data l’abolizione del permesso TPP, il suo possesso non sarà più un requisito per l’ottenimento dell’abi- litazione a maestro conducente delle categorie B e C.

I titolari di un’abilitazione a maestro conducente devono soddisfare i requisiti medici minimi più elevati del secondo gruppo medico (all. 1 OAC). Nel diritto vigente questo requisito è garantito dal permesso TPP, necessario per ottenere l’abilitazione (art. 5 cpv. 1 lett. c OMaeC), ai cui titolari si applicano requisiti medici minimi più elevati (all. 1 OAC). Poiché il permesso TPP è abolito, nell’OMaeC occorre precisare che i titolari di un’abilitazione a maestro conducente devono soddisfare i requisiti medici minimi del se- condo gruppo medico (all. 1 OAC). I requisiti rimangono invariati e non vengono inaspriti.

Art. 8