Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/122: Revisione parziale di cinque ordinanze del diritto stradale in attuazione delle mozioni 16.3066 e 17.3924 Nantermod nonché 16.3068 Derder in riferimento ai trasporti professionali di persone · 20 pagine

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l’applicazione venga obbligatoriamente presentata a un organismo conforme ai requisiti di cui all’arti- colo 16e. L’organismo di certificazione competente è tenuto a verificarne la conformità in base ai requisiti di cui all’articolo 16c secondo uno schema di certificazione che deve elaborare basandosi sulle direttive di cui all’allegato 2 numero 2. Se l’esame ha esito positivo, viene rilasciato un certificato con validità massima di cinque anni.

Il capoverso 2 integra tale obbligo stabilendo che ogni modifica sostanziale delle funzioni deve essere seguita da una verifica e da un’approvazione, al fine di garantire la conformità continua. Le modifiche da considerarsi sostanziali sono specificate nell’allegato 2 numero 2.10. Inoltre, il titolare del certificato è tenuto a segnalare annualmente eventuali eventi che indicano possibili malfunzionamenti. In questo modo viene introdotto un meccanismo di controllo che aumenta la certezza del diritto, garantisce a lungo termine la qualità dei sistemi e previene gli abusi operativi.

Il capoverso 3 consente, su richiesta del titolare del certificato, una proroga della validità per altri cinque anni, a condizione che un audit confermi l’adempimento dei requisiti.

Il capoverso 4 precisa che il tribunale civile è competente per la valutazione delle controversie contrat- tuali tra l’organismo di certificazione e il richiedente o il titolare del certificato.

Art. 16e Requisiti dell’organismo di certificazione

La disposizione stabilisce i requisiti posti all’organismo di certificazione. Le certificazioni possono essere rilasciate solo da istituzioni accreditate secondo la norma internazionale ISO/IEC 17065:201210, che comprende gli ambiti della crittografia, comunicazione sicura, protezione dei dati e sicurezza delle appli- cazioni mobili (lett. a), e conformi ai requisiti di cui all’allegato 2 (lett. b). Gli accreditamenti secondo la norma citata vengono effettuati in Svizzera dal Servizio di accreditamento svizzero secondo le disposi- zioni dell’ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD11). I requisiti della presente dispo- sizione sono tuttavia soddisfatti anche nel caso di un organismo di accreditamento estero designato.

L’accreditamento richiesto garantisce che l’organismo di certificazione disponga delle competenze tec- niche necessarie e rispetti standard uniformi. Tuttavia, non è richiesto né previsto alcun accreditamento per i requisiti di cui all’allegato 2. Considerata l’attuale situazione di mercato e la destinazione d’uso dell’applicazione elettronica, un accreditamento formale e costoso degli organismi di certificazione non risulterebbe adeguato specificatamente per questo caso. Inoltre, le applicazioni coperte da questo si- stema non sono considerate rilevanti per la sicurezza né legate a procedure di pagamento e non richie- dono pertanto lo stesso livello di vigilanza di sistemi critici o finanziari.

Art. 16f Condizioni di utilizzo dell’applicazione elettronica

Il presente articolo si concentra sulle condizioni di utilizzo dell’applicazione da parte dei conducenti. Il capoverso 1 precisa che per il trasporto professionale di persone possono essere impiegati veicoli aventi un’iscrizione di cui all’articolo 80 capoverso 2 OAC ma non dotati di tachigrafo. Per la prima volta si crea espressamente la possibilità di effettuare la registrazione obbligatoria dei periodi di guida e di riposo con uno strumento elettronico senza tachigrafo.

Il capoverso 2 stabilisce che un’applicazione può essere utilizzata solo dopo averne comunicato il nu- mero di identificazione all’USTRA e che un conducente può impiegare al massimo due applicazioni con- temporaneamente. Questi requisiti hanno lo scopo di limitare le possibilità di abuso delle applicazioni elettroniche.

Il capoverso 3 obbliga i conducenti a mantenere sempre aggiornata allo stato attuale della tecnica la protezione del terminale contro accessi non autorizzati e a garantire una protezione meccanica e un’ali- mentazione elettrica sufficienti.

10www.iso.org > search: 17065

11 RS 946.512