Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/122: Revisione parziale di cinque ordinanze del diritto stradale in attuazione delle mozioni 16.3066 e 17.3924 Nantermod nonché 16.3068 Derder in riferimento ai trasporti professionali di persone · 20 pagine
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Il permesso TPP viene abolito e, di conseguenza, può essere eliminata la dicitura «permesso per il trasporto professionale di persone». Poiché il permesso garantiva che i candidati all’abilitazione a mae- stro conducente e i titolari di tale abilitazione avessero effettuato i necessari controlli medici, occorre ora menzionare esplicitamente l’abilitazione a maestro conducente (art. 5abiscpv. 1 lett. b n. 1 e 2, art. 27 cpv. 1 lett. a e all. 1, 2a, 3, 3a).
Art. 8 cpv. 4
Poiché il permesso TPP viene abolito, non è più necessario dimostrare una pratica di guida ineccepibile per il suo conseguimento.
Art. 24c lett. a
Con l’abolizione del permesso TPP non è più necessaria la relativa annotazione (codice 121 o 122) nella licenza di condurre delle persone autorizzate al trasporto di persone a titolo professionale con veicoli delle categorie B o C, delle sottocategorie B1 o C1 o della categoria speciale F.
Le persone che al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa sono già in possesso di un permesso TPP non dovranno far cancellare la relativa indicazione dalla licenza di condurre. Non saranno pertanto invitati dalle autorità cantonali a consegnare il documento per effettuare tale modifica (a paga- mento). La presenza dell’indicazione non comporta svantaggi.
Dopo l’abolizione del permesso TPP, non più menzionato nell’articolo 27 capoverso 1 lettera a né nell’al- legato 1 AP-OAC, i titolari di una licenza di condurre della categoria B (e quindi anche della sottocate- goria B1 e della categoria speciale F) che non fanno cancellare il codice 121 o 122 non dovranno co- munque più sottoporsi alle visite di controllo di idoneità alla guida più frequenti e quindi soddisfare i requisiti minimi più elevati del secondo gruppo medico di cui all’allegato 1 AP-OAC. Dall’entrata in vigore della nuova normativa, i titolari di una licenza di condurre della categoria B dovranno sottoporsi a una visita di controllo biennale a partire dal compimento del 75° anno di età conformemente all’articolo 27 capoverso 1 lettera b OAC e soddisfare i requisiti minimi del primo gruppo medico di cui all’allegato 1 AP-OAC.
I titolari di una licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 dovranno sottoporsi a visite di controllo di idoneità alla guida più frequenti anche dopo l’abolizione del permesso TPP e soddisfare i requisiti minimi più elevati del secondo gruppo medico (art. 27 cpv. 1 lett. a e all. 1 AP-OAC), a prescin- dere dalla presenza o meno del codice 121 o 122 in corrispondenza della categoria B. Tale regolamen- tazione è già prevista dalla normativa vigente (art. 27 cpv. 1 lett. a e all. 1 OAC) e non sarà modificata.
L’autorità cantonale provvederà a cancellare l’indicazione solo su richiesta del titolare della licenza di condurre.
Non sono necessarie disposizioni transitorie, cfr. la sezione «Diritto transitorio (visite di controllo di ido- neità alla guida)».
Titolo prima dell’art. 25 e art. 25
Il permesso TPP viene abolito rendendo obsoleta la sua base giuridica nell’OAC.
Art. 27 cpv. 1 lett. a, parte introduttiva
Con l’abolizione del permesso TPP, chi trasporta a titolo professionale persone con veicoli della licenza di condurre della categoria B, della sottocategoria B1 o della categoria speciale F non è più tenuto a sottoporsi periodicamente a visite di controllo di idoneità alla guida. Chi trasporta persone a titolo pro- fessionale con automobili pesanti (categoria C o sottocategoria C1) o chi è titolare di un’abilitazione a maestro conducente non necessita più di un permesso TPP, è tuttavia ancora soggetto all’obbligo di sottoporsi a regolari visite di controllo di idoneità alla guida (art. 27 cpv. 1 lett. a OAC).
Art. 42 cpv. 2, 2tere cpv. 3bislett. b
Cpv. 2, primo periodo: si effettua un semplice adeguamento formale.