Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/122: Revisione parziale di cinque ordinanze del diritto stradale in attuazione delle mozioni 16.3066 e 17.3924 Nantermod nonché 16.3068 Derder in riferimento ai trasporti professionali di persone · 20 pagine

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Infine, il capoverso 4 obbliga i conducenti ad assistere le autorità di controllo, su richiesta, nell’accesso diretto all’applicazione.

Art. 16g Registrazione dei periodi di lavoro, di guida e di riposo nell’applicazione elettronica

Il capoverso 1 obbliga il conducente a inserire i dati di cui all’articolo 18 capoversi 5 e 6 e a verificare la correttezza delle registrazioni automatiche. Le registrazioni possono essere effettuate in forma semplice, ma devono essere complete e continue e comprendere i periodi di lavoro, di guida e di riposo nonché il chilometraggio. I dati relativi alla posizione o le coordinate GPS non vengono registrati. I dati trattati nell’applicazione elettronica non consentono alcuna profilazione né una profilazione ad alto rischio ai sensi dell’articolo 5 lettere f e g LPD.

I capoversi 2 e 3 disciplinano gli obblighi dei conducenti professionali nel caso di spostamenti privati con veicoli destinati al trasporto professionale di persone effettuati sia dai conducenti stessi, sia da terzi: tali tragitti devono essere contrassegnati nell’applicazione elettronica prima di mettersi in viaggio, immet- tendo inizio, fine e chilometraggio. Nel caso di un viaggio privato effettuato da terzi, prima di riprendere servizio, il conducente professionale deve registrare la differenza chilometrica con l’indicazione «altro conducente».

Il capoverso 4 obbliga i conducenti a mettere a disposizione del datore di lavoro i periodi di lavoro, di guida e di riposo registrati elettronicamente, al più tardi il primo giorno di lavoro della settimana succes- siva, al fine di garantire un controllo tempestivo e una documentazione completa. Il datore di lavoro è così in grado di rispettare i requisiti di legge in materia di osservanza delle prescrizioni concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo, in particolare per quanto riguarda la conservazione e l’analisi di tali dati, e di fornire, su richiesta, le relative prove.

Art. 19 cpv. 7

È consentito omettere la compilazione del libretto di lavoro se viene impiegata un’applicazione elettronica che permette di registrare i periodi di lavoro, di guida e di riposo. Se l’applicazione non funziona tempo- raneamente, la registrazione deve continuare a essere effettuata nel libretto di lavoro. Pertanto, non decade l’obbligo di avere sempre a bordo un libretto di lavoro.

Art. 21 cpv. 1 e 2, 22 cpv. 3–5 e 23 cpv. 3 lett. bbis

Con queste disposizioni alcuni obblighi relativi al tachigrafo, in particolare a carico del datore di lavoro, vengono estesi alle applicazioni elettroniche. Per esempio, l’articolo 21 capoverso 1 stabilisce che anche le registrazioni nell’applicazione elettronica devono essere considerate come documenti a disposizione del datore di lavoro per il monitoraggio. Inoltre, sono state apportate modifiche formali agli articoli 22 capoversi 3–5 e 23 capoverso 3.

Art. 28 cpv. 2 lett d, e ed f

La disposizione concernente la multa in caso di violazioni delle disposizioni sul controllo (art. 15–23) viene estesa alle applicazioni elettroniche. In particolare, possono essere multati coloro che non regi- strano i dati prescritti o li registrano in modo errato nell’applicazione elettronica, manipolano il sistema globale (applicazione e dati) in modo da fornire dati errati o utilizzano applicazioni elettroniche non cer- tificate.

Art. 32 cpv. 1bis

La disposizione attribuisce all’USTRA la competenza di aggiornare autonomamente gli allegati dell’ordi- nanza. Ciò è accettabile in quanto presentano un elevato contenuto tecnico. In tal modo si garantisce un adeguamento rapido e flessibile ai nuovi sviluppi tecnici.

3.2 Allegato 1 OLR 2

L’allegato 1 contiene i moduli per la presentazione dei periodi di lavoro, di guida e di riposo giornalieri e settimanali in sede di controllo. Queste disposizioni devono essere prese in considerazione nello 12/20