Rapporto esplicativo - OPAc (Mozione Jauslin)

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 17 pagine

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Per garantire la protezione delle acque e consentire l’approvazione delle deroghe, i richiedenti devono fornire ulteriori prove. In particolare occorre dimostrare che solo una parte esigua dell’area della falda freatica che può fungere da habitat per la fauna delle acque sotterranee viene raffreddata al di sotto di 5 °C o riscaldata oltre i 16 °C.

L’area della falda freatica in cui può esistere fauna acquatica sotterranea può essere descritta come segue: la temperatura allo stato naturale delle acque sotterranee è com- presa tra circa 5 °C e 16 °C, l’acqua contiene abbastanza ossigeno e una parte suffi- cientemente grande delle porosità ha una dimensione tale da consentire la mobilità degli organismi acquatici sotterranei.

Una parte si considera esigua quando al massimo circa il 10 per cento del volume totale disponibile come habitat per la fauna delle acque sotterranee subisce un raffredda- mento sotto i 5 °C o un riscaldamento sopra i 16 °C. Se il volume complessivo dell’ha- bitat potenziale non è sufficientemente noto, il calcolo del 10 per cento può essere fatto sulla base di un volume parziale che il Cantone determina caso per caso.

La dimostrazione deve essere effettuata con una modellizzazione ad alta risoluzione conforme allo stato dell’arte e il personale specialistico incaricato deve comprovare le qualifiche appropriate. I requisiti minimi per i metodi richiesti saranno precisati in un documento tecnico («Toolbox») elaborato congiuntamente da Confederazione, Can- toni e settore competente.

4.5 Allegato 3.4 numero 1

Per gli impianti in cui avviene un’infiltrazione di acque di scarico modificate termica- mente, al fine di verificare che le prove fornite nella procedura di autorizzazione tramite calcoli su modelli siano corrette, che siano rispettate eventuali condizioni e che siano soddisfatte le esigenze per la protezione delle acque e di altri habitat, è necessario un monitoraggio adeguato alla situazione specifica. Un tale monitoraggio finora non era espressamente richiesto, ma già secondo il diritto vigente doveva essere imposto, se necessario, nell’ambito dell’autorizzazione per impianti situati in settori particolarmente minacciati (cfr. art. 32 cpv. 4 OPAc). Per gli impianti in altri settori, invece, non è richie- sta un’autorizzazione ai sensi dell’art. 32 OPAc e il monitoraggio può essere disposto, sempre secondo il diritto vigente, nell’ambito dell’autorizzazione o dell’ordine dell’auto- rità cantonale per l’infiltrazione delle acque di scarico modificate termicamente. Il mo- nitoraggio diventa ancora più importante in ragione dell’aumento degli impianti per l’uti- lizzo termico del sottosuolo, delle possibili influenze reciproche tra impianti e dell’inten- sità dello sfruttamento termico, nonché con il venir meno delle esigenze espresse in valori numerici relative alla temperatura delle acque sotterranee profonde. Per questo motivo, il monitoraggio è ora specificamente previsto per gli impianti in cui vengono infiltrate acque di scarico modificate termicamente.

Come in precedenza, il monitoraggio deve essere disposto solo nella misura necessa- ria a controllare gli effetti e a coordinare i diversi utilizzi.