Rapporto esplicativo - OPAc (Mozione Jauslin)
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 17 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
la Conferenza dei servizi dell’ambiente (CCA), l’Associazione dei chimici cantonali sviz- zeri (VKCS), la Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (EnDK), nonché il mondo scientifico con il Centre d’Hydrogéologie et de Géothermie (CHYN) dell’Università di Neuchâtel, l’Istituto per la ricerca sulle acque nel settore dei politecnici federali (EA- WAG), insieme all’Associazione di categoria Geotermia Svizzera e all’Organizzazione delle aziende di approvvigionamento idrico (SVGW).
2 Punti essenziali del progetto
• La modifica dell’OPAc introduce una distinzione tra acque sotterranee prossime alla
superficie e acque sotterranee profonde in merito alla temperatura dell’acqua:
o le esigenze relative alla temperatura delle acque sotterranee si applicano unica- mente alle acque sotterranee prossime alla superficie, in cui la temperatura allo stato naturale è inferiore a 20 °C (all. 2 n. 21 cpv. 3 OPAc);
o per gli impianti che sfruttano termicamente acque sotterranee profonde con tem- peratura allo stato naturale superiore a 20 °C, gli oneri e le condizioni necessari a garantire la protezione delle acque sono determinati caso per caso per ciascun impianto. Nell’ambito di questa valutazione individuale, occorre fornire le prove necessarie a garantire la protezione delle acque e degli habitat (all. 3.4 n. 2 cpv. 2 OPAc).
• L’esigenza relativa alla temperatura delle acque sotterranee prossime alla superfi-
cie rimane invariata in caso di riscaldamento, vale a dire in caso di apporto di calore o di prelievo di freddo (all. 2 n. 21 cpv. 3 lett. a OPAc). In molti casi, invece, è pos- sibile un raffreddamento maggiore dell’acqua sotterranea a seguito di prelievo di calore o apporto di freddo (all. 2 n. 21 cpv. 3 lett. b OPAc).
• Come in precedenza, la temperatura delle acque sotterranee prossime alla super-
ficie può essere modificata in misura maggiore entro una certa distanza dal punto in cui avviene l’apporto o il prelievo di calore o freddo. Tale distanza è ora precisata nella OPAc con un massimo di 100 m (all. 2 n. 21 cpv. 3bisOPAc).
• Per gli impianti destinati allo sfruttamento termico di acque sotterranee prossime
alla superficie che, a causa della loro elevata potenza termica, sono di grande inte- resse per la decarbonizzazione dell’approvvigionamento di calore, i Cantoni hanno ora la possibilità di concedere deroghe alla distanza massima consentita di 100 m di cui al numero 21 capoverso 3bisOPAc (all. 2 n. 3 cpv. 3terOPAc). Inoltre, sono definiti requisiti minimi per la protezione delle acque e degli habitat (all. 3.4 n. 2 cpv. 1 OPAc).
• Vengono stabilite le esigenze e le prove eventualmente necessarie per l’esecuzione
e il controllo dello sfruttamento termico del sottosuolo (all. 3.4 n. 1 OPAc).
• Affinché le aziende di approvvigionamento idrico possano adempiere agli obblighi
previsti dalla legislazione sulle derrate alimentari per l’analisi dei rischi relativi alle