Rapporto esplicativo - OPAc (Mozione Jauslin)
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 17 pagine
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4 Commento ai singoli articoli
4.1 Art. 32 cpv. 4
Il diritto federale attualmente vigente in materia di protezione delle risorse idriche con- tiene prescrizioni sull’estensione superficiale minima dei settori di protezione delle ac- que, nonché delle zone e aree di protezione delle acque sotterranee. Al contrario, una delimitazione in altezza e profondità non è esplicitamente disciplinata. Nella maggior parte dei casi, una delimitazione verticale di tali settori, zone e aree non è necessaria nell’ambito della procedura di autorizzazione.
Tuttavia, in caso di determinati interventi nel sottosuolo, può essere opportuno e ne- cessario considerare, al momento dell’autorizzazione di un progetto, anche l’esten- sione verticale dei settori di protezione delle acque, nonché delle zone e aree di prote- zione delle acque sotterranee. Un esempio è rappresentato dalla costruzione di gallerie in uno strato roccioso impermeabile situato ben al di sotto della falda utilizzabile, dove si può escludere che il progetto di costruzione comporti un rischio per le acque sotter- ranee. Se occorra tener conto dell’estensione verticale è da chiarire nel singolo caso. Qualora siano necessarie ulteriori basi idrogeologiche, queste devono essere fornite dal richiedente conformemente all’articolo 32 capoverso 2.
Questa procedura corrisponde già alla prassi esecutiva usuale dei Cantoni ed è già prescritta per gli interventi nel sottosuolo in zone carsiche a livello di aiuto all’esecu- zione (cfr. UFAM (ed.) 2022: Protezione delle acque sotterranee negli acquiferi in rocce carsiche e fessurate fortemente eterogenei. Un modulo dell’aiuto all’esecuzione per la protezione delle acque sotterranee. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Pratica am- bientale n. 2223, punto 4.3).
Per garantire certezza del diritto e chiarezza, questa procedura deve essere stabilita a livello di ordinanza per i settori di protezione delle acque, nonché per le zone e aree di protezione delle acque sotterranee.
4.2 Allegato 2, numero 21, capoverso 3
In merito alle esigenze relative alla temperatura delle acque sotterranee, si introduce una distinzione tra acque sotterranee prossime alla superficie e acque sotterranee pro- fonde.
Poiché, a causa dell’elevata variabilità idrogeologica degli acquiferi in Svizzera, la pro- fondità assoluta in metri non è adatta alla distinzione di acque sotterranee prossime alla superficie e profonde, la delimitazione avviene sulla base della temperatura che le acque sotterranee presentano allo stato naturale: se è inferiore a 20 °C, le acque sot- terranee sono considerate prossime alla superficie; se è pari o superiore a 20 °C, le acque sotterranee sono considerate profonde relativamente alle esigenze di tempera- tura.