Rapporto esplicativo - OPAc (Mozione Jauslin)

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

loro risorse idriche7, i Cantoni sono tenuti a garantire loro l’accesso alle informazioni necessarie sugli impianti per lo sfruttamento termico del sottosuolo (all. 3.4 n. 2 cpv. 3 OPAc).

In ogni caso occorre tenere presente che la competenza sull’utilizzazione delle acque spetta ai Cantoni (art. 76 cpv. 4 Cost., RS 101). Anche quando tutti i requisiti della le- gislazione sulla protezione delle acque sono soddisfatti, i Cantoni non sono tenuti a rilasciare una concessione, ad esempio per lo sfruttamento termico di un corpo idrico sotterraneo.

3 Confronto giuridico, in particolare con il diritto europeo, e compatibi lità con gli impegni internazionali della Svizzera

La presente modifica dell’OPAc non è in contrasto con alcun impegno internazionale della Svizzera, in particolare con gli accordi conclusi tra la Svizzera e l’Unione europea.

Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge sullo sgravio delle imprese (LSgrI, RS 930.31), si è valutato se sia possibile evitare requisiti normativi più severi rispetto a quelli previsti da regolamentazioni comparabili di altri Paesi. A tal fine, le disposizioni previste dal progetto di revisione sono state confrontate con regolamenta- zioni analoghe di altri sette Stati europei (Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito).

Le normative in merito dei sette Paesi di confronto sono molto diverse, il che rende impossibile un confronto diretto. Tuttavia, si può affermare che le prove richieste ai richiedenti per gli impianti destinati allo sfruttamento termico di acque sotterranee sono complessivamente comparabili e che la regolamentazione qui proposta per le acque sotterranee prossime alla superficie non si discosta dall’impianto delle varie regola- mentazioni vigenti negli altri sette Stati.

Differenze rilevanti rispetto alla regolamentazione proposta derivano in particolare da condizioni idrogeologiche molto diverse e non paragonabili alla situazione in Svizzera, soprattutto rispetto a Belgio, Danimarca e Paesi Bassi. In questi Stati predominano acquiferi sabbiosi a grana fine con basse velocità di deflusso delle acque sotterranee, mentre la Svizzera, caratterizzata da un territorio montuoso, presenta una grande va- rietà di tipi di acquiferi, spesso con velocità di deflusso elevate.

Per quanto riguarda le acque sotterranee profonde, la regolamentazione svizzera era finora più severa rispetto a quella degli Stati di confronto. Il progetto di revisione è ora in linea con le regolamentazioni vigenti in tutti e sette gli Stati considerati: gli impianti per lo sfruttamento termico di acque sotterranee profonde sono valutati caso per caso e senza valori limite prestabiliti.

7 Articolo 3, capoverso 3, dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull’acqua potabile e sull’acqua piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD, RS 817.022.11).