Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/18: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 18 pagine

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Il nuovo capoverso 1 riprende il contenuto normativo del vigente capoverso 2. La nozione di «frontiere esterne Schengen» è stata sostituita con «aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen», e quella di «controlli delle persone» con «controlli alle frontiere», il che non comporta tuttavia alcuna modifica sotto il profilo materiale.

È stato inoltre stralciato il riferimento all’entrata e alla partenza per via terrestre, dato che le frontiere esterne Schengen della Svizzera possono essere raggiunte soltanto per via aerea.

Capoverso 2

La nozione di «controlli delle persone» è stata sostituita con «controlli alle frontiere». Questo e un altro adeguamento che riguarda solo la versione tedesca («sostituzione di «Schengener Aussengrenzen» con «Schengen-Aussengrenzen») non comportano tuttavia alcuna modifica sotto il profilo materiale.

Articolo 29a, rubrica Frontiere interne Schengen della Svizzera

Nella rubrica, la formulazione «Frontiere interne Schengen» è stata sostituita con «Frontiere interne Schengen della Svizzera». Inoltre la nota a piè di pagina concernente il CFS rinvia ora alla nota a piè di pagina dell’articolo 1 capoverso 4 lettera m.

Articolo 30 Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera (art. 8 LStrI)

Con l’articolo 8 D-LStrI, il disciplinamento relativo alle competenze in materia di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera è ora elevato a rango di legge e precisato, senza alcuna modifica della ripartizione di tali competenze. Il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne avviene, di norma, in stretta collaborazione con le autorità competenti (UDSC e Cantoni). Attualmente i punti essenziali della procedura per il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne sono disciplinati nel vigente articolo 30 OEV.

L’articolo 8 D-LStrI dispone ora che il ripristino e la proroga dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera competono al Consiglio federale (cpv. 1). In casi urgenti, ossia in presenza di eventi imprevedibili, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) deve ordinare, d’intesa con l’UDSC, le misure necessarie per il ripristino dei controlli di frontiera nonché informarne senza indugio il Consiglio federale (cpv. 2). Siccome spetta al Consiglio federale disciplinare a livello di ordinanza le modalità procedurali per ordinare, prorogare o abrogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera, l’articolo 30 OEV è stato completamente rivisto.

Rubrica

Nella rubrica viene precisato che il ripristino (nel vigente art. 30 «reintroduzione»; tale modifica concerne solo il testo italiano) dei controlli di frontiera alle frontiere interne è di natura temporanea. La nozione di «frontiere interne» è inoltre sostituita con «frontiere interne Schengen della Svizzera».