Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/18: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 18 pagine
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Nella rubrica e nei capoversi 1 e 2, la nozione di «controllo/i delle persone» è stata pertanto sostituita con «controlli alle frontiere».
Inoltre, la nozione di «frontiere interne ed esterne» è stata precisata adottando la formulazione «frontiere esterne Schengen e frontiere interne Schengen della Svizzera»: ciò non comporta tuttavia alcuna modifica sul piano materiale.
Nel capoverso 2, il primo periodo del vigente articolo 31 capoverso 2 è stato stralciato. Per giunta è stata introdotta la precisazione «alle frontiere esterne Schengen».
Il capoverso 3 stabilisce che, in caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen, spetta all’UDSC svolgere tali controlli. La disposizione corrisponde sul piano materiale al vigente articolo 30 capoverso 3 OEV, abrogato con il presente avamprogetto. Occorre sottolineare che, qualora venissero ripristinati i controlli di frontiera alle frontiere interne aeree Schengen, la relativa ripartizione delle competenze sarebbe la stessa di quella prevista per i controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen.
Nel capoverso 4 è stato inserito un nuovo rimando all’articolo 64cbisD-LStrI: anche nei casi previsti da tale articolo, i Cantoni possono quindi abilitare i collaboratori dell’UDSC responsabili dei controlli alle frontiere a emanare e notificare le decisioni di allontanamento.
Articolo 32, rubrica, e capoverso 2 lettera e Portata dell’obbligo di diligenza (art. 92 LStrI)
Nella rubrica è stato ora inserito un rimando all’articolo 92 D-LStrI.
Nel capoverso 2 è stata aggiunta una nuova lettera e, in base alla quale le imprese di trasporto aereo nel quadro del loro obbligo di diligenza dovranno d’ora in poi impedire che vengano trasportate persone soggette a una restrizione d’entrata disposta dal Consiglio federale secondo l’articolo 65a D-LStrI o dal Consiglio dell’UE secondo l’articolo 21bisCFS.
Articolo 34b capoverso 1 lettera e articolo 35 capoverso 3 lettera c (concerne solo il testo tedesco)
Nel testo tedesco della lettera e dell’articolo 34b capoverso 1 e della lettera c dell’articolo 35 capoverso 3, la nozione di «Schengener Aussengrenzen» è stata sostituita con «Schengen-Aussengrenzen». Non ne consegue alcuna modifica sul piano materiale.
Articolo 37 Autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata presso gli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen e delle condizioni di transito aeroportuale
Nell’articolo 37, nella rubrica e nel testo la nozione di «frontiere esterne» è stata sostituita con «aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen», senza che questo comporti alcuna modifica sotto il profilo materiale.
Titoli sezione 9 e sezione 10
Nei titoli delle sezioni 9 e 10, la nozione di «aeroporto/i» è stata sostituita con «aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen». Ciò non comporta tuttavia alcuna modifica sul piano materiale.