Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/18: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 18 pagine

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loro provenienza da un altro Stato Schengen, essere allontanati nello Stato Schengen confinante. Tale misura non si applica ai richiedenti l’asilo e alle persone a cui è stata concessa la protezione internazionale.

− Attenuazione delle ripercussioni negative dei controlli di frontiera alle frontiere interne nelle regioni transfrontaliere (art. 39 e 42ternCFS): per limitare le ripercussioni negative dei controlli di frontiera alle frontiere interne sulla libera circolazione delle persone e delle merci e, di conseguenza, sul mercato unico, tali regioni vanno notificate alla Commissione europea.

1.2 Modifica della LStrI (modifiche redazionali)

Sono state infine apportate alcune modifiche perlopiù formali alla LStrI. Si tratta di adeguamenti prevalentemente redazionali correlati all’utilizzo del termine «frontiera», finalizzate a un’armonizzazione terminologica con il CFS e quindi a una terminologia più coerente nella LStrI.

2 Punti essenziali del progetto posto in consultazione

2.1 La nuova normativa proposta

Con i presenti adeguamenti all’OEV, all’OASA, all’OEAE e all’ordinanza SIMIC, vengono adottate le necessarie disposizioni esecutive a livello di ordinanza legate al recepimento e alla trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 e alla modifica della LStrI (adeguamenti redazionali). Di seguito verranno brevemente illustrate le principali modifiche; informazioni più dettagliate figurano al n. 3.

Modifica dell’OEV

A seguito del recepimento e della trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717, sono state introdotte due nuove nozioni («regioni transfrontaliere» e «regione a rischio») e previste eccezioni alle restrizioni d’entrata secondo l’articolo 65a capoverso 1 D-LStrI; per giunta è stato disciplinato il rifiuto del visto per soggiorni di breve durata in caso di provenienza da una regione a rischio. Sono stati altresì precisati la procedura nazionale in caso di ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne e l’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo in caso di emergenza di sanità pubblica su vasta scala.

Le modifiche alla LStrI (adeguamenti redazionali) hanno pure comportato diversi cambiamenti terminologici. Quale novità, non si parla più per esempio di «controllo delle persone», ma di «controlli alle frontiere». Nella versione tedesca dell’OEV, la nozione di «Schengener Binnengrenzen» è stata per giunta sostituita con «Schengen-Binnengrenze»; la corrispettiva formulazione italiana («frontiere interne Schengen» è invece rimasta invariata.

Modifica dell’OASA

Nell’OASA sono state adeguate soprattutto le note a piè di pagina relative al CFS e determinati rimandi alla LStrI.

Modifica dell’OEAE

È stata apportata una modifica sul piano materiale: conformemente al CFS, d’ora in poi la SEM sarà tenuta a compilare statistiche sulla procedura di allontanamento secondo l’articolo 64cbisD-LStrI (cfr. titolo dopo art. 26h e 26i AP-OEAE).