Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/18: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 18 pagine

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Articolo 3 capoverso 1, nota a piè di pagina, articolo 4 capoverso 1, nota a piè di pagina, nonché articolo 8 capoverso 2 lettera a, nota a piè di pagina

In tutte queste disposizioni, tutte le note a piè di pagina concernenti il CFS rinviano ora alla nota a piè di pagina dell’articolo 1 capoverso 4 lettera m.

Sezione 2a: Restrizioni d’entrata a tutela della salute pubblica

Il nuovo articolo 21bisnCFS trasferisce al Consiglio dell’UE, nel caso di un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala che rappresenta una minaccia alla salute pubblica nello spazio Schengen, il potere di imporre restrizioni temporanee dei viaggi essenziali e non essenziali verso l’UE alle frontiere esterne Schengen. Tali restrizioni temporanee devono essere proporzionate e non discriminatorie. Adottate dal Consiglio dell’UE sotto forma di un regolamento di esecuzione, esse obbligano gli Stati Schengen a rifiutare di conseguenza l’entrata alle frontiere esterne Schengen. Il nuovo articolo 65a D-LStrI disciplina in aggiunta che il Consiglio federale può ordinare restrizioni d’entrata nonché altre misure secondo l’articolo 41 LEp al fine di tutelare la salute pubblica.

Ai cittadini di Stati terzi che desiderano entrare in Svizzera per un soggiorno senza attività lucrativa non sottostante a permesso fino a 90 giorni, l’entrata è negata se provengono da una regione a rischio. Fa stato in linea di massima il Paese o la regione da cui è prevista l’entrata diretta in Svizzera. Se l’entrata avviene attraverso uno o più aeroporti di transito (senza lasciare la zona di transito internazionale dell’aeroporto), è considerato come Paese di provenienza non il Paese di transito, bensì quello di partenza.

La nuova sezione 2a stabilisce quali categorie di persone sono esentate da queste restrizioni d’entrata, disciplina il rilascio di visti Schengen nei periodi in cui vigono restrizioni d’entrata e regolamenta il certificato per il viaggio rilasciato a cittadini di Stati terzi non soggetti all’obbligo del visto.

Articolo 10a Eccezioni alle restrizioni d’entrata (art. 5 cpv. 3 e 65a LStrI)

Capoverso 1

In aggiunta alle eccezioni alle restrizioni d’entrata disciplinate dal Consiglio dell’UE in un regolamento di esecuzione (cfr. nuovo art. 21bispar. 3-5 CFS), la SEM per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali può autorizzare eccezioni in applicazione per analogia dell’articolo 3 capoverso 4 OEV, anche se un cittadino estero è soggetto a una restrizione d’entrata secondo l’articolo 65a capoverso 1 D-LStrI. Su richiesta, la SEM valuta caso per caso se tali deroghe sono giustificate.

L’articolo 3 capoverso 4 OEV disciplina in quali casi il DFAE e la SEM possono, pur in mancanza per esempio delle condizioni per il rilascio del visto, autorizzare l’entrata in Svizzera per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali secondo l’articolo 25 del codice dei visti9.

9 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1415, GU L, 2024/1415, 22.5.2024. 9/18