Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/18: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 18 pagine

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Per concretizzare le modifiche dei progetti 1 e 3 occorrono adeguamenti all’OEV, all’OASA, all’OEAE e all’ordinanza SIMIC. Tali modifiche di ordinanza costituiscono l’oggetto del presente rapporto esplicativo.

1.1 Recepimento del regolamento (UE) 2024/1717

Con il regolamento (UE) 2024/1717, l’UE ha deciso una serie di modifiche mirate alle norme vigenti del CFS affinché gli Stati Schengen e lo spazio Schengen nel suo complesso siano in grado di far fronte in modo più efficace e uniforme a minacce gravi alla salute pubblica, a minacce derivanti dalla strumentalizzazione dei migranti, al terrorismo e alla migrazione secondaria. Nello specifico, le modifiche riguardano:

− Misure uniformi alle frontiere esterne Schengen in caso di minaccia alla salute pubblica (art. 21bisnCFS8): il Consiglio dell’UE d’ora in poi potrà prevedere restrizioni di viaggio temporanee alle frontiere esterne Schengen in caso di minaccia alla salute pubblica al fine di garantire procedure uniformi e vincolanti per l’intero spazio Schengen.

− Misure contro la strumentalizzazione dei migranti alle frontiere esterne Schengen (art. 5 par. 4 nCFS): per rispondere al crescente ruolo degli attori statali nel creare artificialmente e favorire la migrazione irregolare alle frontiere esterne Schengen, sono state precisate le disposizioni vigenti del CFS in materia di valichi di frontiera e sorveglianza di frontiera (chiusura di valichi di frontiera e limitazione dei loro orari di apertura). In questo modo si intende anche combattere lo sfruttamento dei migranti come strumento di pressione.

− Nuovo meccanismo di salvaguardia dello spazio Schengen in caso di emergenza di sanità pubblica su vasta scala (art. 28 nCFS): si intende creare un quadro coerente per l’introduzione di controlli di frontiera alle frontiere interne in caso di emergenza di sanità pubblica su vasta scala. Una tale emergenza sussiste se interessa diversi Stati Schengen, mette a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen e le misure di cui agli articoli 21bise 23 nCFS si rivelano insufficienti. In simili circostanze, gli Stati Schengen possono ripristinare in modo coordinato i controlli di frontiera alle frontiere interne per un periodo di sei mesi, rinnovabile per ulteriori periodi di sei mesi finché l’emergenza perdura. Il CFS non prevede una durata massima per questi controlli: la Commissione riesamina tuttavia regolarmente l’evoluzione dell’emergenza di sanità pubblica, valuta se essi continuano a essere giustificati e, in caso contrario, ne propone la revoca.

− Nuove regole in materia di ripristino unilaterale dei controlli di frontiera alle frontiere interne da parte degli Stati Schengen (art. 25-27bise 33 nCFS): le condizioni e le procedure previgenti sono state precisate e integrate in maniera puntuale con nuove prescrizioni. D’ora in poi, i controlli in questione potranno durare al massimo tre anni.

− Ricorso più ampio a misure alternative alle frontiere interne e nella zona in prossimità della frontiera (art. 23 nCFS): nelle zone di frontiera, gli Stati Schengen hanno la possibilità di effettuare controlli diversi da quelli alle frontiere interne. Gli Stati Schengen che intendono introdurre o prorogare le verifiche di frontiera devono prima valutare se tali misure possono essere sostituite da misure alternative.

− Nuova procedura di allontanamento nell’ambito della cooperazione operativa transfrontaliera tra gli Stati Schengen (art. 23bise allegato XII nCFS): d’ora in poi, i cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare rintracciati nell’ambito della cooperazione transfrontaliera bilaterale potranno, in presenza di chiare indicazioni di una

8 Questa denominazione verrà utilizzato di seguito per il Codice frontiere Schengen (regolamento [UE] 2016/399) nella versione modificata dal regolamento (UE) 2024/1717.