Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/18: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 18 pagine

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Modifica dell’ordinanza SIMIC

La disposizione concernente il rilevamento di dati statistici dell’OEAE è inserita anche nell’ordinanza SIMIC. A causa della nuova procedura di allontanamento secondo l’articolo 64cbisD-LStrI, nell’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC sono stati inoltre aggiunti alcuni campi di dati.

2.2 Entrata in vigore delle modifiche di ordinanza

Le presenti modifiche di ordinanza dovranno entrare in vigore contemporaneamente alle disposizioni per la trasposizione a livello nazionale del regolamento (UE) 2024/1717 (progetto 1) e alle modifiche redazionali alla LStrI (progetto 3). Considerato il termine di attuazione di due anni, la Svizzera avrà tempo fino al 13 giugno 2026 per porre in vigore le modifiche di legge e di ordinanza relative al progetto 1. L’entrata in vigore delle modifiche di legge e di ordinanza relative al progetto 3 è prevista per la stessa data.

3 Commento alle singole disposizioni

3.1 OEV

Articolo 2 lettere h e i

Ai fini di una maggiore chiarezza, nell’OEV sono state definite le nozioni di «regioni transfrontaliere» (lett. h) e «regione a rischio» (lett. i).

Lettera h

In caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen, d’ora in poi occorrerà valutare le ripercussioni sulle regioni transfrontaliere interessate. In virtù dell’articolo 7 capoverso 2 D-LStrI, il Consiglio federale stabilisce, d’intesa con i Cantoni e con gli Stati limitrofi, queste regioni transfrontaliere a livello di ordinanza.

Il Consiglio federale ha elaborato una proposta al riguardo sulla quale i Cantoni sono espressamente invitati a esprimersi nel quadro della procedura di consultazione. In questo modo si è voluto adempiere all’esigenza di coinvolgere i Cantoni nella definizione delle regioni transfrontaliere.

Lettera i

Per Paesi e regioni a rischio, possono essere disposte restrizioni d’entrata valide per l’intero spazio Schengen al fine di impedire viaggi non essenziali verso tale spazio durante un’emergenza di sanità pubblica come per esempio una pandemia. La definizione dei Paesi o delle regioni a rischio si fonda su un regolamento di esecuzione che, in caso di emergenze di sanità pubblica su vasta scala, il Consiglio dell’UE può adottare in virtù dell’articolo 21bisnCFS. Conformemente a tale articolo, la Svizzera ha la facoltà di prevedere sul proprio territorio restrizioni temporanee più severe di quelle stabilite nel regolamento di esecuzione del Consiglio dell’UE. Simili restrizioni, volte a evitare la propagazione di una malattia trasmissibile alle frontiere esterne e interne della Svizzera, trovano in questo caso il loro fondamento nell’articolo 65a D-LStrI e nell’articolo 41 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101).

Nella presente lettera i, nell’ottica di una semplificazione terminologica è stata definita unicamente la nozione di «regione a rischio», che può includere sia l’intero territorio nazionale di un Paese terzo che una parte ben definita dello stesso.