Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/18: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 18 pagine

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Anche la proroga dei controlli di frontiera ripristinati in via temporanea sarà decisa dal Consiglio federale (in caso di eventi prevedibili) o dal DFGP (in caso di eventi imprevedibili) conformemente all’articolo 25 segg. nCFS.

In caso di minacce gravi imprevedibili per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, i controlli possono essere ripristinati per una durata massima di un mese e prorogati per altri periodi di un mese fino a una durata massima complessiva non superiore a 90 giorni (art. 25bispar. 1 e 3 nCFS). In presenza invece di minacce prevedibili per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, se tali minacce perdurano il Consiglio federale può prorogare i controlli di frontiera alle frontiere interne per ulteriori periodi rinnovabili non superiori a sei mesi fino a un massimo di due anni (art. 25bispar. 5 nCFS). Qualora sussista una grave situazione eccezionale in relazione a una minaccia persistente che giustifichi il mantenimento dei controlli di frontiera alle frontiere interne oltre il periodo massimo di due anni stabilito dall’articolo 25bisparagrafo 5 nCFS, è possibile richiedere un’ulteriore proroga per un periodo che non superi sei mesi. Se anche questo periodo supplementare di sei mesi non è sufficiente a garantire misure alternative efficaci per far fronte alla minaccia persistente, il Consiglio federale può decidere di prorogare i controlli di frontiera alle frontiere interne per un ulteriore e definitivo periodo massimo di sei mesi. In totale dunque i controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen possono essere mantenuti per al massimo tre anni (par. 6).

L’articolo 26 nCFS stabilisce i criteri di cui gli Stati Schengen devono tenere conto in caso di ripristino temporaneo e proroga dei controlli alle frontiere interne. L’articolo 27 nCFS disciplina la notifica da parte degli Stati Schengen del ripristino temporaneo o della proroga di tali controlli e, inoltre, sancisce l’obbligo per gli Stati in questione di presentare una valutazione del rischio nel caso in cui tali controlli vengano prorogati per far fronte a una minaccia prevedibile. Lo stesso articolo regolamenta anche il processo di consultazione tra gli Stati Schengen e la Commissione europea.

Capoverso 3

In ossequio al principio di proporzionalità, se i controlli di frontiera ripristinati in via temporanea non risultano più strettamente necessari il Consiglio federale è tenuto in ogni caso a ordinarne la revoca anticipata, in particolare se lo scopo perseguito con tale misura può essere perseguito con misure meno incisive, come per esempio un’accresciuta attività di controllo nel quadro delle misure di polizia generali nelle zone di frontiera oppure dei controlli doganali.

Capoverso 4

Il CFS prevede notifiche più dettagliate alla Commissione europea (art. 27 nCFS).

In base al capoverso 4, il Consiglio federale è tenuto a informare in merito al ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne non solo l’autorità richiedente e i servizi preposti ai controlli di frontiera, ma anche la commissione competente del Parlamento.

Articolo 31 Competenza per i controlli alle frontiere

Riprendendo le definizioni del CFS, nella LStrI è stato deciso di impiegare sistematicamente la nozione di «controllo di frontiera» laddove il diritto nazionale vigente utilizza quella di «controllo delle/sulle persone» con riferimento al passaggio della frontiera esterna Schengen. Queste nozioni vanno adeguate di conseguenza anche a livello di ordinanza.