Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/18: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 18 pagine
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Capoverso 2
L’autorizzazione d’entrata in Svizzera di cui al capoverso 2 vale anche per il coniuge, il partner registrato o il partner convivente (lett. a) nonché per i loro figli, a condizione che queste persone entrino in Svizzera insieme all’avente diritto (lett. b). L’autorizzazione vale anche per gli accompagnatori degli aventi diritto, soprattutto se si tratta di persone anziane, invalide, bisognose di cure o minorenni (lett. c).
Articolo 10b Certificato per il viaggio rilasciato a cittadini di Paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto
A causa delle diverse disposizioni d’entrata, viaggiare durante un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala come una pandemia comporta delle incertezze. All’occorrenza, cittadini di Stati terzi non soggetti all’obbligo del visto possono pertanto farsi rilasciare un certificato dalla rappresentanza svizzera competente o dalla SEM da cui si evince che l’entrata in Svizzera è possibile. Tale certificato può ad esempio essere mostrato in aeroporto al momento del check-in o dell’imbarco.
Articolo 11 Rilascio di visti per soggiorni di breve durata
Il nuovo capoverso 1 coincide alla lettera con il vigente articolo 11 OEV.
Il capoverso 2 stabilisce che, ai cittadini di Paesi terzi che desiderano entrare in Svizzera per un soggiorno senza attività lucrativa non sottostante a permesso fino a 90 giorni, è negato il rilascio del visto Schengen (visto C) se provengono da un Paese o una regione a rischio. Ciò vale anche per le domande presentate con termine regolare di sei mesi per viaggi previsti più tardi. Può invece ottenere un visto chi soddisfa le condizioni per far valere un’eccezione alle restrizioni d’entrata.
Articolo 28, primo periodo, nota a piè di pagina
La presente disposizione è stata adeguata: la nota a piè di pagina concernente il CFS rimanda ora alla nota a piè di pagina dell’articolo 1 capoverso 4 lettera m.
Articolo 29 Aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen (art. 9 LStrI)
Questa modifica consiste in un adeguamento redazionale al CFS della rubrica e dei capoversi.
Rubrica
Quale novità, la nozione di «frontiere esterne Schengen» è stata sostituita con «aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen». Ciò non comporta tuttavia alcuna modifica sotto il profilo materiale.
Capoverso 1
Ad oggi, l’articolo 29 OEV dispone che la SEM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d’intesa con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), le autorità federali e cantonali competenti per i controlli delle persone e l’Ufficio federale dell’aviazione civile. Questa disposizione è obsoleta in quanto con il progetto 1 viene elevata a rango di legge (art. 7 cpv. 3 D-LStrI).