Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/18: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 18 pagine
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Articoli 63 capoverso 1, 64 frase introduttiva, 65 e 66
Negli articoli 63 capoverso 1, 64 capoverso 1, 65 capoversi 1–3 e 66 capoversi 1–3, la nozione di «autorità di controllo alla frontiera» è stata sostituita con «autorità competenti per il controllo alla frontiera», senza che questo comporti alcuna modifica sotto il profilo materiale.
Si è inoltre proceduto ad alcune modifiche linguistiche prive di ripercussioni sul piano materiale (utilizzo dell’acronimo DFF; nella versione tedesca, utilizzo della formulazione abbreviata «entsendende Behörden» anziché «entsendende Grenzkontrollbehörden»).
3.2 OASA
Articolo 83a capoverso 1 e nota a piè di pagina
Siccome la nozione di «Stato Schengen» è già stata introdotta nell’articolo 71b capoverso 1, la formulazione «Stato vincolato dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen» è stata sostituita con «Stato Schengen». La nota a piè di pagina è stata inoltre adeguata a seguito del presente recepimento del regolamento (UE) 2024/1717. Sotto il profilo materiale non cambia nulla.
Articolo 87 capoverso 1bis lettera g, nota a piè di pagina
In questa disposizione è stata adeguata la nota a piè di pagina relativa al CFS, che ora rimanda alla nota a piè di pagina dell’articolo 83a capoverso 1. Non ne consegue alcuna modifica sul piano materiale.
Articolo 88a, rubrica e capoverso 2 Situazione particolare dei minorenni non accompagnati (art. 66 LStrI)
I capoversi 4 e 5 dell’articolo 64 LStrI sono stati abrogati e trasferiti in una disposizione separata, vale a dire l’articolo 66 D-LStrI. In base a questo articolo, le competenti autorità cantonali devono nominare senza indugio una persona di fiducia per lo straniero minorenne non accompagnato. Tale disciplinamento si applica a tutte le procedure di allontanamento e non soltanto agli allontanamenti secondo l’articolo 64 LStrI, ragion per cui si è optato per una nuova disposizione separata. Sul piano materiale non si rileva tuttavia alcuna modifica.
A causa di questo adeguamento, nella rubrica e nel capoverso 2 dell’articolo 88a si rinvia ora all’articolo 66 D-LStrI, e non più agli articoli 64 capoverso 4 e 64a capoverso 3bisLStrI.
3.3 OEAE
Articolo 26d, rubrica Modulo standard (art. 64b e 64cbis cpv. 3 LStrI)
La decisione di allontanamento (denominata «provvedimento di trasferimento» nel CFS) di cui all’articolo 64cbiscapoverso 3 D-LStrI è notificata mediante un modulo standard («modulo uniforme» nel CFS) che figura nell’allegato XII parte B del CFS. La