Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/18: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 18 pagine
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Capoverso 1
A causa della struttura federalista della Svizzera e della ripartizione delle competenze a livello federale, sono diversi gli attori che provvedono a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza interna in Svizzera (fedpol, Servizio delle attività informative della Confederazione [SIC], UDSC, Cantoni). Spetta in primo luogo a questi ultimi sorvegliare e analizzare costantemente la situazione in materia di politica di sicurezza. Qualora uno di questi attori dovesse ritenere che vi sia una minaccia imminente che giustifica il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen, esso può presentare una richiesta scritta motivata in tal senso alla SEM.
Oltre agli attentati di tipo terroristico e alle minacce apportate da forme gravi di criminalità organizzata, costituiscono una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna in particolare anche le emergenze di sanità pubblica su vasta scala (cfr. a tale proposito l’allegato della decisione di esecuzione [UE] 2025/31510). Pertanto anche l’UFSP può richiedere il ripristino di controlli di frontiera alle frontiere interne a tutela della salute pubblica.
Alla SEM spetta il compito di condurre la procedura per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen (art. 98 LStrI i.c.d. con art. 12 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia [Org-DFGP; RS 172.213.1]).
Capoverso 2
Come finora, in caso di eventi prevedibili è il Consiglio federale a decidere il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera (art. 25bisnCFS, art. 8 cpv. 1 D-LStrI). In caso di eventi imprevedibili, spetta invece al DFGP ordinare tale ripristino d’intesa con l’USDC (art. 8 cpv. 2 D-LStrI). In entrambe le circostanze, il Consiglio federale o il DFGP prima di decidere sono tenuti a consultare le autorità federali e cantonali interessate.
Se le autorità federali e cantonali interessate reputano che il ripristino di tali controlli di frontiera sia necessario e ammissibile, la SEM sottopone una richiesta in tal senso al Consiglio federale. Nel caso in cui le autorità in questione abbiano pareri divergenti al riguardo, la SEM redige una nota di discussione all’attenzione del Consiglio federale in cui illustra le diverse posizioni. Qualora queste autorità siano invece concordi nel ritenere che mancano i presupposti per un ripristino temporaneo dei controlli di frontiera, la SEM informa il Consiglio federale e i servizi interessati sui risultati dell’analisi, sull’unanime rifiuto di tale ripristino e sulla cessazione della procedura.
La decisione del Consiglio federale di ripristinare in via temporanea i controlli di frontiera va qualificato come atto materiale, in quanto non influisce direttamente sulla situazione giuridica dei privati. Di conseguenza, non costituisce una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e, pertanto, non viene pubblicata né è impugnabile.
Anche in casi urgenti, la procedura rimane in linea di massima inalterata; le consultazioni si svolgono però per via telefonica. In circostanze del genere, è il capo del DFGP a decidere in merito al ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne e poi a informare tempestivamente al riguardo il Consiglio federale.
10 Decisione di esecuzione (UE) 2025/315 della Commissione, del 14 febbraio 2025, che stabilisce un modello per la notifica del ripristino temporaneo o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, GU L, 2025/315, 17.2.2025. 12/18