Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/18: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 18 pagine
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SEM metterà pertanto a disposizione anche questo modulo standard. Il rimando nella rubrica è stato modificato di conseguenza.
Articolo 26f capoverso 2
Nel capoverso 2 del testo tedesco è stato corretto un errore di ortografia. La versione italiana è rimasta invariata.
Sezione 2d: Allontanamento a seguito di controlli congiunti con altri Stati Schengen
Il nuovo articolo 64cbisLStrI disciplina la procedura di allontanamento istituita ex novo dall’articolo 23bisnCFS (dov’è denominata «procedura di trasferimento») per i cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare e che sono rintracciati nelle zone di frontiera interne. In tale contesto, sono fatti salvi i pertinenti accordi internazionali di collaborazione. A livello di ordinanza è stata introdotta una nuova disposizione che disciplina l’obbligo di compilare statistiche sulla nuova procedura di allontanamento.
Articolo 26i Statistiche
In base al paragrafo 3 dell’articolo 23bisnCFS, le autorità nazionali che dispongono una decisione di allontanamento devono registrare i dati nel modulo standard che figura nella parte B dell’allegato XII CFS. I dati in questione includono le indicazioni necessarie all’identificazione della persona interessata, la data e l’ora in cui la persona è stata rintracciata, gli estremi del documento di identità e di eventuali visti nonché l’indicazione dello Stato di provenienza e dei motivi per cui la persona non ha il diritto di soggiornare nello Stato Schengen ricevente. Questi dati della parte B dell’allegato XII dovranno essere registrati nel modulo eGov «eMAP» (cfr. a tale proposito n. 3.4), utilizzato dal 7 marzo 2023 per registrare gli allontanamenti, le espulsioni giudiziarie e i divieti d’entrata. L’accesso a eMAP avviene tramite il link SIMIC Cockpit eGov nel portale SSO.
Inoltre, a fini statistici, gli Stati Schengen comunicano alla Commissione europea il numero di persone per cui è stato disposto l’allontanamento, indicando lo Stato Schengen in cui sono state allontanate, i motivi alla base dell’allontanamento e, se nota, la cittadinanza di tali persone (art. 23a par. 7 nCFS). In base all’articolo 26i capoverso 1, spetta alla SEM compilare tali statistiche e renderle note su base annuale alla Commissione europea.
I relativi dati non devono consentire di risalire alle persone interessate (cpv. 2).
3.4 Ordinanza SIMIC
Articolo 20 capoverso 2bis
Nell’articolo 20 dell’ordinanza SIMIC, che disciplina l’allestimento di statistiche sulla base dei dati contenuti nel SIMIC, è stato inserito un nuovo capoverso 2bis, che attua l’obbligo di cui all’allegato XII parte A paragrafo 4 nCFS. La SEM è pertanto tenuta a compilare statistiche sulla nuova procedura di allontanamento secondo l’articolo 64cbis D-LStrI e a renderle note su base annuale alla Commissione (cfr. a tale proposito il commento all’articolo 26i AP-OEAE).