Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/18: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 18 pagine

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Allegato 1 Catalogo dei dati SIMIC

A parte le statistiche che devono essere allestite dalla SEM, l’autorità che provvede all’allontanamento (sia essa il Cantone o l’UDSC) è tenuta a rilevare i dati necessari per il rilascio del modulo standard per l’allontanamento (cfr. allegato XII parte B CFS). Questi dati dovranno essere registrati nel modulo eGov «eMAP». Alcuni campi di dati sono già previsti dall’ordinanza SIMIC vigente (dati personali, dati relativi al documento ecc.).

I seguenti campi di dati sono invece stati aggiunti sotto VII. «Altri campi di dati SIMIC»,

n. 2 «Settore degli stranieri», lettera l («Misure d’allontanamento…»), in quanto devono essere rilevati nel modulo standard:

- campi di dati concernenti il visto (numero della vignetta di visto, categoria di visto, durata di validità, autorità di rilascio); e

- campi di dati concernenti l’entrata (data e mezzo di trasporto).

Nell’allegato 1 dell’AP-ordinanza SIMIC, i nuovi campi di dati e i relativi diritti d’accesso sono stati evidenziati in grigio in modo da renderli più facilmente individuabili.

4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

Le ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni sono illustrate nel messaggio del 7 marzo 2025 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Sviluppo dell’acquis di Schengen) e altre modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)11 (cfr. n. 2.8 e 4.6 del messaggio in questione).

Le principali ripercussioni per la Confederazione legate al recepimento e alla trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 sono:

- circa 0,2 milioni di franchi (inseriti nel piano finanziario 2026) a carico della SEM per il rilevamento di dati statistici correlati alla nuova procedura di allontanamento secondo l’articolo 64cbisD-LStrI;

- ripercussioni finanziarie e in termini di personale non quantificabili per l’UDSC dovute all’eventuale ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne.

La modifica della LStrI (adeguamenti redazionali) non comporta ripercussioni né per la Confederazione né per i Cantoni.

Le presenti modifiche di ordinanza non comportano ulteriori ripercussioni finanziarie o sul personale per la Confederazione e i Cantoni.

5 Aspetti giuridici

5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche di ordinanza sono compatibili con il diritto internazionale e, segnatamente, con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e con la Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30).

11 Cfr. nota a piè di pagina 1.