Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 27 pagine
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convenzione prevede le cosiddette «clausole di flessibilità», secondo cui ai datori di lavoro possono essere chieste unicamente misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo e ragionevolmente fattibili. Ne consegue che il datore di lavoro non è reso responsabile di situazioni, circostanze o persone che sfuggono al suo controllo. Inoltre, la violenza e le molestie sul lavoro nuocciono sia alle vittime sia alle imprese, che subiscono un aumento dell’assenteismo e un calo della produttività, come dimostrano diversi studi condotti dall’OIL. È dunque interesse dell’economia svizzera, fortemente orientata alle esportazioni, promuovere standard internazionali che migliorino le condizioni di lavoro e garantiscano una concorrenza equa tra le economie. A fine aprile 2025, 54 Paesi, di cui 21 europei, compresi quelli confinanti con la Svizzera, avevano ratificato la Convenzione n. 190. La mancata ratifica renderebbe la Svizzera il solo Paese contrario, una scelta che risulterebbe incomprensibile ai suoi partner e lederebbe la sua credibilità internazionale, oltre a indebolire i suoi interessi in materia di politica economica esterna e la sua credibilità nei forum di cooperazione internazionale. Pregiudicherebbe anche l’immagine della Svizzera in qualità di Stato ospite di importanti organizzazioni internazionali, tra cui l’OIL.
D’altro canto, USI indica che una minoranza dei suoi membri nutre riserve in merito alla ratifica della Convenzione n. 190. Il testo della convenzione è formulato in termini troppo vaghi e imprecisi. Protegge infatti tutte le persone attive nel mondo del lavoro, tra cui le persone alla ricerca di un impiego, gli ex impiegati, i praticanti, le persone che svolgono un lavoro a titolo volontario nonché coloro che lavorano nell’«economia informale». Per alcuni membri di USI, la mancata definizione di questo termine può creare un’importante incertezza giuridica. Ritengono che la portata della norma obbliga i datori di lavoro ad adottare misure di protezione a favore di persone con le quali non hanno alcun rapporto contrattuale, il che è a loro avviso irrealistico e giuridicamente inaccettabile.
La minoranza citata osserva altresì che l’estensione della protezione al tragitto casalavoro è particolarmente delicata. Alcune piccole e medie imprese (PMI) non sono in grado di garantire le misure menzionate dal Consiglio federale nel rapporto esplicativo, tra cui l’illuminazione dei parcheggi o l’adeguamento degli orari di lavoro in funzione della disponibilità dei trasporti pubblici.
In aggiunta, secondo questi membri la convenzione può servire come base per avanzare nuove rivendicazioni politiche, come avvenuto con la mozione 22.35645. Temono anche un ampliamento del campo di applicazione del diritto svizzero del lavoro alla sfera privata, giacché l’articolo 1 della Convenzione n. 190 definisce la violenza e le molestie di genere senza riferirsi esplicitamente al luogo di lavoro e l’articolo 2 capoverso 1 include coloro che svolgono un lavoro a titolo volontario.
Infine, l’articolo 9 lettera c della Convenzione n. 190 impone una valutazione preventiva dei rischi di violenza e di molestie, in particolare di natura sessista, Ma il diritto svizzero
5 Consiglio nazionale. Mozione parlamentare 22.3564 Fehlmann «Rafforzamento delle misure contro le molestie sessuali sul lavoro», depositata l’8 giugno 2022. [URL : https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223564]. Consultazione in data 18.12.2025.