Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/22: Modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1° gennaio 2026 · 17 pagine

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al rimborso parziale per i combustibili consumati anziché per quelli acquistati secondo il capoverso 1, il nuovo capoverso 6 stabilisce che i gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili devono rilevare il consumo di tali combustibili.

Art. 134 cpv. 1 lett. f n. 2

La lettera f è introdotta con la revisione parziale dell’ordinanza sul CO2 che entrerà in vigore nel 2025. L’UFE comunica all’UFAM se un gestore di impianti che partecipa al SSQE non rispetta la convenzione sugli obiettivi conclusa ai sensi dell’articolo 46 LEne (v. commenti all’art. 46).

Art. 135 lett. dbis e dquater

L’allegato 9 numero 4 è abrogato, pertanto è eliminato il rimando nella lettera dbis. Un elenco di merci soggette al CBAM dell’UE serve ora come base per calcolare la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti nel quadro del SSQE (v. all. 9). Qualora l’UE ampliasse questo elenco, il DATEC può modificare il relativo rimando nell’allegato 9 numero 3.1a della presente ordinanza (lett. dquater).

Art. 146ah

La numerazione si basa sulla revisione parziale dell’ordinanza sul CO2 che entrerà in vigore nel 2025. I nuovi parametri di riferimento del SSQE dell’UE sono adottati dalla Svizzera per preservare il collegamento tra i due SSQE. Se non fossero ancora stati stabiliti definitivamente dal Consiglio federale prima dell’approvazione della presente ordinanza con effetto al 1° gennaio 2026, il DATEC sostituirà i corrispettivi valori nell’allegato 9 numero 1 nel corso del 2026 sulla base dell’articolo 135 lett. dbiscon i nuovi valori dei parametri di riferimento. In questo caso, l’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione spettanti ai partecipanti al SSQE a partire dal 2026 è stabilita definitivamente soltanto sulla base dei nuovi valori dei parametri di riferimento. L'assegnazione a titolo gratuito avverrebbe al più tardi entro il 30 giugno 2027, quindi prima del termine del 30 settembre 2027 per la consegna di diritti di emissione a copertura delle emissioni generate nel 2026.

Art. 146ai Restituzione dei diritti di emissione ricevuti in eccesso per operatori di aeromobili

Questa disposizione transitoria comprende l’attuale disposizione (art. 46f cpv. 3 dell’ordinanza vigente) sulla restituzione dei diritti di emissione ricevuti in eccesso. D’ora in poi saranno presi in considerazione solo i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per l’anno 2025 con termine per la restituzione fissato al 30 novembre 2026, se l’operatore di aeromobili non è soggetto all’obbligo di partecipare al SSQE nel 2025. I diritti di emissione restituiti vengono successivamente cancellati dall’UFAM.

Allegati

Allegato 3a Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza

Il fattore di riferimento per gli utilizzatori esistenti (all. 3a n. 3.4 formula n. 3) è stato modificato in modo che il calcolo delle riduzioni delle emissioni per questi utilizzatori sia in linea con quello per i nuovi utilizzatori (all. 3a n. 3.4 formula n. 2). Il calcolo delle riduzioni delle emissioni per i nuovi utilizzatori di cui nella revisione 2025 dell’ordinanza prevedeva un percorso di riduzione all’interno del fattore di emissione globale. Il percorso di riduzione tiene conto dell’aumento della parte di approvvigionamento di calore proveniente da fonti rinnovabili nello scenario di riferimento in ragione del progresso tecnologico e dei