Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/22: Modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1° gennaio 2026 · 17 pagine
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Viene modificato solo l’allegato 3a, che stabilisce il metodo di calcolo delle riduzioni di emissioni dalle reti termiche. Analogamente ai nuovi utenti di calore, nel 2025 per gli attuali utenti di calore viene introdotto un percorso di riduzione che riflette il progressivo sviluppo del mercato del calore per il comfort verso fonti di calore a basse emissioni di CO2.
3 Commento ai singoli articoli
Art. 17cbis cpv. 1 lett. a n. 1 e lett. b n. 1
Per assoggettare i veicoli pesanti alle prescrizioni sulle emissioni di CO2 sarà determinante il peso garantito (il peso massimo ammesso tecnicamente dal costruttore) e non il peso totale (il peso ammesso per la circolazione stradale). Questa modifica è conforme alla normativa UE7 e garantisce chiarezza, poiché per tutti i veicoli vale il peso garantito o lo stato franco fabbrica. Inoltre corrisponde all’omologazione europea, che per determinare i valori delle emissioni di CO2 per i veicoli importati in fasi di costruzione diverse con il software di simulazione VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool)8 utilizza il veicolo di base e quindi il peso garantito.
Art. 45 cpv. 3 lett. b n. 1bis
Con la modifica dell’articolo 46 sono ora possibili diritti di emissione, non più assegnati a titolo gratuito, se l’efficienza individuale dei gestori di impianti in materia di emissioni di gas serra è insufficiente. Essi confluiscono nella quota di cui al capoverso 2 (la cosiddetta riserva).
Art. 46 cpv. 1bis
Secondo il nuovo capoverso 1bis, la quantità calcolata di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito, in analogia con le disposizioni nel SSQE dell’UE, è ridotta del 20 per cento se l’efficienza individuale in termini di emissioni di gas serra di un gestore di impianti è insufficiente. L’efficienza emissiva è ritenuta insufficiente se i gestori di impianti non attuano le misure economiche volte ad aumentare l’efficienza energetica o la riduzione dei gas serra e pertanto non rispettano la convenzione sugli obiettivi di cui all’articolo 41 o 46 della legge sull’energia (LEne)9. In questo caso l’assegnazione a titolo gratuito si riduce del 20 per cento a partire dall’anno successivo a quello in cui è stato constatato l’inadempimento. La riduzione è abolita sempre a partire dall’inizio dell’anno successivo se viene conclusa e rispettata una nuova convenzione sugli obiettivi. Eventuali diritti di emissione non attribuiti sulla scorta di questa disposizione confluiscono nella quantità di cui all’articolo 45 capoverso 2. Non è introdotto l’obbligo di predisporre un piano di decarbonizzazione come imposto dall’UE nel suo SSQE per alcuni gestori di impianti, poiché per essi esistono già altri incentivi per elaborare cronoprogrammi di cui all’articolo 5 della legge
7Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio. GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202.
8Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione. GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1.