Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/22: Modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1° gennaio 2026 · 17 pagine

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Parametri di riferimento: l’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione per gestori di impianti si basa tuttora in particolare sull’esercizio efficiente in termini di emissioni di gas serra di impianti di riferimento, definito tramite parametri di riferimento per la fabbricazione di determinati prodotti, per il consumo di energia o per l’impiego di combustibili e un approccio per le emissioni di processo non evitabili. I parametri di riferimento sono stabiliti sulla base dei dati di produzione del dieci per cento dei produttori più efficienti in termini di emissioni di gas serra nell’UE. Per tenere conto del progresso tecnologico, tali parametri di riferimento sono modificati per il periodo 2026–2030. A questo scopo l’UE ha svolto un esteso rilevamento dei dati e la pubblicazione dei nuovi parametri di riferimento è prevista per la primavera 2025. Dalle fasce definite dall’UE per l’adeguamento dei parametri di riferimento risulta una riduzione compresa tra il 3 e il 50 per cento circa rispetto ai parametri di riferimento degli anni 2021–2025. La Svizzera adotterà questi parametri partire dal 2026. Se non fossero ancora stati stabiliti definitivamente dal Consiglio federale prima dell’approvazione della presente ordinanza con effetto al 1° gennaio 2026, il DATEC inserirà i corrispondenti valori nell’allegato dell’ordinanza nel corso del 2026.

Utilizzo del calore generato dall’energia elettrica: per l’utilizzo del calore generato dall’energia elettrica saranno ora riconosciuti diritti di emissione assegnati a titolo gratuito come nel SSQE dell’UE. L’elettrificazione a lungo termine dei processi industriali potrà così essere pianificata su basi certe e sono creati ulteriori incentivi per lo sfruttamento del potenziale termico.

Riduzione dell’assegnazione a titolo gratuito per la produzione di merci CBAM: l’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione per la produzione di determinate merci, quali cemento, ferro, acciaio e alluminio, sarà gradualmente ridotta nel SSQE dell’UE a partire dal 2026. Questo disciplinamento sarà recepito dalla Svizzera, in quanto rappresenta una condizione per mantenere il collegamento del SSQE svizzero con quello europeo, quindi anche per la generale esenzione delle merci di origine svizzera dal CBAM dell’UE. La presente revisione parziale definisce la riduzione della quota di assegnazione fino al 2030, quando l’assegnazione sarà quasi dimezzata.

Efficienza individuale in termini di emissioni di gas serra: come previsto nell’articolo 19 capoverso 4 della legge sul CO2, l’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione è ridotta se l’efficienza individuale di un gestore di impianti in termini di emissioni di gas serra è insufficiente. Come base verrà utilizzato lo strumento delle convenzioni sugli obiettivi concluse con la Confederazione5, che per la Svizzera costituisce un sistema consolidato per misurare l’efficienza energetica e l’efficienza emissiva delle imprese. Per i gestori di impianti che devono stipulare una convenzione sugli obiettivi e non la osservano, l’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione sarà ridotta del 20 per cento.

Restituzione parziale della tassa sul CO2 per i gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili: il prezzo minimo per la restituzione della tassa sul CO2 per i gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili si fonda tuttora sul valore medio dei costi esterni dopo deduzione dei costi delle aste per i diritti di emissione consegnati. Per determinare i costi esterni sarà ora utilizzato l’approccio dei costi economici imputabili al cambiamento climatico (social cost of carbon, SCC), che quantifica i costi dei danni dovuti all’emissione di gas serra. Le centrali elettriche di riserva non sono direttamente interessate da questa

5 Per informazioni sul tema delle convenzioni sugli obiettivi per aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 cfr. www.zv-energie.admin.ch