Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/22: Modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1° gennaio 2026 · 17 pagine
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del SSQE svizzero. La percentuale corrisponde dunque a quella a disposizione nell’UE per lo strumento analogo (12 % circa, 20 milioni di diritti di emissione). Il rapporto tra i diritti di emissione disponibili per questo scopo nel SSQE svizzero e quelli nel SSQE dell’UE (risp. 0,55 milioni e 20 milioni di diritti di emissione) rispecchia anche la proporzione tra i due SSQE per il trasporto aereo (risp. circa 1,5 mio. t CO2 e 53 mio. t CO2). Ai sensi del capoverso 2, gli operatori di aeromobili commerciali possono richiedere l’assegnazione a titolo gratuito entro il 31 marzo di ogni anno, purché partecipino al SSQE e nell’anno precedente abbiano utilizzato carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni su voli che rientrano nel SSQE svizzero. Per la richiesta gli operatori di aeromobili potranno utilizzare il rapporto annuale di monitoraggio con il quale adempiono i loro obblighi di rendicontazione nell’ambito del SSQE. Il capoverso 3 rimanda all’allegato 15 numero 5 per il metodo di calcolo della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili. Il capoverso 4 stabilisce la procedura da seguire se la quantità disponibile di diritti di emissione non è più sufficiente per fare fronte a tutte le richieste. In questo caso la quantità è ridotta proporzionalmente tra tutti gli operatori, cui è così garantita la parità di trattamento. In nome della trasparenza l’UFAM pubblica quanti diritti di emissione sono stati assegnati a titolo gratuito a quali operatori di aeromobili nel quadro di questo strumento (cpv. 5), in linea con la precedente procedura di pubblicazione dell’assegnazione a titolo gratuito.
Art. 96b cpv. 1, 3 e 6
Il capoverso 1 stabilisce che la restituzione parziale della tassa sul CO2 deve essere richiesta, anziché come finora per i combustibili acquistati, per i combustibili utilizzati nel periodo della domanda. Per garantire l’esercizio di una centrale elettrica di riserva sono necessarie grandi scorte di combustibili. Con l’attuale rimborso parziale basato sulla quantità acquistata, queste scorte rimangono in parte esentate dalle tasse fino al momento del consumo o alla messa fuori servizio della centrale elettrica di riserva. In caso di ritrasferimento delle scorte a un deposito fiscale (ad es. in caso di messa fuori servizio), queste dovrebbero essere nuovamente esentate da tutte le tasse, il che non sarebbe più possibile nel caso di più acquisti ripartiti su diversi anni, poiché le scorte residue ancora disponibili non possono più essere attribuite ai singoli rimborsi parziali. Il prezzo minimo per la restituzione della tassa sul CO2 per i gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili si fonda tuttora sul valore medio dei costi esterni dopo deduzione dei costi delle aste per i diritti di emissione consegnati (art. 17 cpv. 2 della legge sul CO2). Sinora era utilizzato il valore medio dei costi esterni di 136.80 franchi, pubblicato dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), che rappresenta i costi di prevenzione. Per determinare i costi esterni, l’ARE utilizzerà l’approccio dei costi economici imputabili al cambiamento climatico (social cost of carbon, SCC), che quantifica i costi dei danni dovuti all’emissione di gas serra11. Per la restituzione della tassa sul CO2 sui combustibili gravati dalla tassa che verranno acquistati dal 1° gennaio 2026 sarà utilizzato il valore medio dei costi esterni basandosi sui costi dei danni (il valore medio per il 2021 è pari a 430 franchi). Con un’aliquota della tassa sul CO2 di 120 franchi, il prezzo dei diritti di emissione messi all’asta dovrebbe superare i 310 franchi per una restituzione parziale. Le uniche due centrali termoelettriche a combustibili fossili di cui all’articolo 96b capoverso 2 dell’ordinanza sul CO2 in esercizio in Svizzera (centrali di riserva di Birr e Cornaux) non sono direttamente interessate da questa modifica poiché il pagamento della quota della tassa sul CO2 non restituita dall’UDSC è garantito dal finanziamento previsto dall’OREI (art. 22 cpv. 2, corrispettivo per l’utilizzazione della rete e altre entrate). In seguito al passaggio
11 Ecoplan/Infras (2024), Externe Effekte des Verkehrs 2021. Umwelt-, Unfall- und Gesundheitseffekte des Strassen-, Schienen-, Luft- und Schiffsverkehrs. Rapporto condotto su incarico dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (solo in tedesco). Consultabile all’indirizzo: www.are.admin.ch > Mobilità > Basi e dati > I costi e i benefici esterni dei trasporti