Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/22: Modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1° gennaio 2026 · 17 pagine

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modifica, poiché la parte della tassa sul CO2 non restituita dall’UDSC sarà finanziata attraverso un aumento del corrispettivo per l’utilizzazione della rete conformemente all’ordinanza sulla riserva invernale (OREI)6.

2.3 Scambio di quote di emissione per operatori di aeromobili

Questa revisione parziale introduce uno strumento per il periodo 2026–2030 con il quale i costi dell’impiego di carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni sui voli soggetti al SSQE sono parzialmente compensati. Gli operatori di aeromobili sosterranno tali costi non appena si applicherà in Svizzera l’obbligo di miscelazione per i carburanti per l'aviazione rinnovabili e a basso tenore di emissioni ai sensi dell’articolo 28g e 28h della legge sul CO2 riveduta o se si riforniranno volontariamente di tali carburanti per l’aviazione. L’introduzione di uno strumento analogo a quello dell’UE a sostegno dell’impiego di questi carburanti per l’aviazione consentirà di creare condizioni di concorrenza paragonabili per gli operatori di aeromobili. L’idea di fondo consiste nella compensazione parziale della differenza di costo tra questi carburanti e i carburanti fossili per l’aviazione assegnando a titolo gratuito una certa quantità di diritti di emissione. Il grado di compensazione dei costi si differenzia per diversi tipi di carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni. Per esempio, sono sostenuti in particolare i carburanti sintetici rinnovabili per l’aviazione. Questo strumento si fonda sull’articolo 19a capoverso 4 della legge sul CO2 riveduta secondo cui, per l’utilizzo di carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni, il Consiglio federale può prevedere eccezioni al principio che dal 2026 i diritti di emissione non saranno più assegnati a titolo gratuito. Le disposizioni esecutive qui esposte concretizzano lo strumento e sono strettamente basate sul corrispondente sistema nel SSQE dell’UE. Con le novità descritte il numero dei diritti di emissione messi all’asta diminuirà e si assottiglieranno di pari passo i proventi della vendita all’asta nel SSQE per il trasporto aereo. Il minore ricavo derivante dal fatto che i 550 000 diritti di emissione nel periodo 2026–2030 non vengono messi all’asta, bensì assegnati gratuitamente, è stimato in circa 50 milioni di franchi (ipotizzando un prezzo medio di vendita all’asta di 90 fr.). Di conseguenza diminuiscono i mezzi a disposizione per promuovere misure volte alla riduzione delle emissioni conformemente all’articolo 37a della legge sul CO2. In considerazione del deficit nelle finanze federali e del pacchetto di sgravio previsto per il 2027, attualmente si può supporre che per compensare i minori ricavi non potranno essere messi a disposizione mezzi provenienti dalle finanze federali generali sulla base dell’articolo 103b della legge federale sulla navigazione aerea.

Poiché, ai sensi dell’articolo 19a capoverso 4 della legge sul CO2, a prescindere da questo nuovo strumento introdotto, a partire dal 2026 non sarà più prevista l’assegnazione gratuita di diritti di emissione, con la presente revisione parziale le corrispondenti disposizioni dell’ordinanza sul CO2 saranno abrogate.

2.4 Strumento di compensazione e attestati

Viene mantenuto l’obbligo di compensazione per i produttori e gli importatori di carburanti fossili, che sono tenuti a compensare una parte delle emissioni di CO2 prodotte dai trasporti con progetti o programmi di protezione del clima in Svizzera e all’estero. L’obbligo di compensazione è adempiuto tramite la consegna di attestati nazionali e internazionali.

6 RS 734.722