Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/22: Modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1° gennaio 2026 · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

le uscite sono compensate da entrate di pari importo e trasferite dalla società di rete Swissgrid ai fornitori di energia elettrica e ai consumatori finali attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete.

L’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione agli operatori di aeromobili per l’utilizzo di carburanti per l’aviazione rinnovabili e a basso tenore di emissioni riduce la quota di diritti di emissione messi all’asta, quindi anche i proventi della vendita all’asta nel SSQE per il trasporto aereo. A partire dal 2025 questi proventi sono destinati a promuovere l’adozione di provvedimenti di riduzione delle emissioni nel trasporto aereo ai sensi dell’articolo 37a della legge sul CO2. Il minore ricavo derivante dal fatto che i 550 000 diritti di emissione nel periodo 2026–2030 non vengono messi all’asta, bensì assegnati gratuitamente, è stimato in circa 50 milioni di franchi (ipotizzando un prezzo medio di vendita all’asta di 90 fr.). Di conseguenza diminuiscono i mezzi a disposizione per promuovere misure volte alla riduzione delle emissioni nel traffico aereo conformemente all’articolo 37a della legge sul CO2. In considerazione del deficit nelle finanze federali e del pacchetto di sgravio previsto per il 2027, attualmente si può supporre che per compensare i minori ricavi non potranno essere messi a disposizione mezzi provenienti dalle finanze federali generali sulla base dell’articolo 103b della legge federale sulla navigazione aerea.

4.2 Ripercussioni per l’ambiente

L’adeguamento del campo d’applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti comporta tendenzialmente il rilevamento di un maggior numero di veicoli per tutti i tipi di propulsione. A seconda della struttura della flotta, questo genera maggiori incentivi alla riduzione delle emissioni di CO2.

La modifica delle disposizioni concernenti l’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione per i gestori di impianti ha l’obiettivo di creare ulteriori incentivi per ridurre le emissioni di gas serra, poiché alcuni gestori di impianti devono acquistare un numero più elevato di diritti di emissione e gli investimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra generano un maggiore valore aggiunto finanziario. Si creano inoltre incentivi per elettrificare i processi industriali. Grazie a questi effetti, l’industria può conseguire il suo obiettivo settoriale di riduzione del 35 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 rispetto al 1990, come previsto dall’articolo 3 dell’ordinanza sul CO riveduta con effetto dal 202514.

2

Il sostegno finanziario ai carburanti per l’aviazione sintetici rinnovabili di cui all’articolo 37a della legge sul CO2 può contribuire sostanzialmente allo sviluppo di un mercato, per esempio promuovendo il potenziamento di impianti produttivi a favore del loro esercizio economico nel lungo termine. Si presume tuttavia che lo strumento a sostegno del loro utilizzo, come prevede l’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione per i carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni, abbia un impatto minimo o nullo direttamente quantificabile sulle emissioni del trasporto aereo, poiché il sostegno sarà probabilmente chiesto in primo luogo per i carburanti per l’aviazione soggetti all’obbligo di miscelazione. Sarà ottenuta un’ulteriore riduzione delle emissioni soltanto se gli operatori di aeromobili si avvalgono del sostegno per utilizzare carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni al di là della quota obbligatoria di miscelazione.

14 Il numero RU sarà inserito dopo la pubblicazione.