Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/22: Modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1° gennaio 2026 · 17 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Il sistema di scambio di quote di emissione (SSQE) limita le emissioni degli impianti industriali a maggiori emissioni di gas serra. Anche il traffico aereo è integrato nel SSQE che, in quanto strumento di economia di mercato, consente ai partecipanti di ridurre le emissioni di gas serra dove è più conveniente. Nel 2025 il sistema SSQE svizzero per i gestori di impianti stazionari comprende 93 siti industriali e di produzione di teleriscaldamento che sono esentati dalla tassa sul CO2 sui combustibili. Il SSQE per gli operatori di aeromobili comprende circa 200 operatori con voli provenienti dalla Svizzera verso gli Stati membri dello Spazio economico europeo e il Regno Unito. Il 1° gennaio 2020 il SSQE svizzero è stato collegato con quello più ampio dell’Unione europea1 affinché i partecipanti svizzeri possano beneficiare del mercato liquido e trasparente delle emissioni di CO2 nell’UE e abbiano le stesse opportunità rispetto ai concorrenti europei.

L’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul collegamento dei sistemi SSQE della Svizzera e dell’UE è orientato a una collaborazione a lungo termine, pertanto ha effetto a tempo indeterminato. Esso sancisce in particolare che i due SSQE siano concepiti come equivalenti tra loro (principio di equivalenza per i gestori di impianti) ossia abbiano regole identiche (principio della specularità per elementi quali il campo d’applicazione, il limite massimo dei diritti di emissione e le regole dell’assegnazione per gli operatori di aeromobili). Questo collegamento dei due SSQE consente alle merci originarie della Svizzera di essere escluse dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell’UE (Carbon Border Adjustment Mechanism, EU-CBAM)2, che l’UE ha introdotto nel 2023.

L’UE ha apportato modifiche al suo SSQE con effetto dal 20263, tra cui la graduale riduzione dell’assegnazione gratuita di diritti di emissione a settori quali cemento, ferro e acciaio, alluminio, concimi, elettricità e l’idrogeno. Per continuare ad adempiere gli impegni assunti dalla Svizzera nell’Accordo, il Parlamento ha stabilito le necessarie modifiche legislative e le competenze del Consiglio federale nella legge sul CO2 riveduta, in vigore da gennaio 2025. Con la revisione parziale dell’ordinanza sul CO2 si definiscono le norme dettagliate per preservare la compatibilità del SSQE svizzero con quello dell’UE a condizioni di concorrenza analoghe anche a partire dal 2026 e per mantenere il collegamento e, quindi, l’esenzione delle merci di origine svizzera dal CBAM dell’UE.

L’UE introduce l’EU-CBAM parallelamente alla riduzione dell’assegnazione gratuita di diritti di emissione nei settori summenzionati. Dal momento che gli obblighi nel quadro della partecipazione al SSQE possono rendere più onerosi i costi di produzione, il CBAM dell’UE impone tasse calcolate sul contenuto di CO2 dei beni importati da Paesi terzi. In tal modo L’UE intende garantire che le merci soggiacciano allo stesso prezzo del CO2 dei beni prodotti all’interno dell’Unione. Così facendo si impedisce il trasferimento

1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, RS 0.814.011.268.

2 Per informazioni relative al CBAM dell’UE cfr. https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism

3 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, versione della GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32; modificata, da ultimo, dalla direttiva (UE) 2024/795, versione della GU L 795 del 29.2.2024, pag. 1.