Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/22: Modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1° gennaio 2026 · 17 pagine

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Numero 3

Se sono fabbricate diverse merci non soggette al CBAM dell’UE (status CBAM) con un parametro di riferimento, le quote di attività per la produzione delle singole merci devono essere attribuite a due diversi elementi di assegnazione con lo stesso parametro di riferimento sulla base dello status CBAM. Il fattore di cui al numero 3.1a viene applicato solo per il calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per la produzione di merci con status CBAM. I prodotti ai quali si applicano i diversi fattori sono determinati sulla base dei numeri di tariffa doganale. I partecipanti al SSQE devono dichiararli al momento del rilevamento dei dati di cui all’articolo 50.

I rimandi ai numeri 3.2, 3.3 e 3.4 sono modificati sulla base del nuovo numero 3.1a senza incidere sul contenuto.

Numero 4

L’UE ha abolito i particolari fattori di adeguamento per i parametri di riferimento di cui al numero 4.2 per il periodo 2026–2030. La produzione relativa ai processi che rientrano in questi parametri di riferimento può utilizzare combustibili o elettricità, ma la quota di elettricità della produzione non è stata finora presa in considerazione per l’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione. L’UE rinuncia alla deduzione per l’impiego di elettricità, tuttavia aggiorna i corrispondenti parametri di riferimento relativi al prodotto. In linea con le modifiche nel numero 1, la Svizzera recepisce queste modifiche in virtù dell’Accordo sul collegamento dei sistemi SSQE della Svizzera e dell’UE. Il numero 4 è abolito.

Numero 5

Come avveniva sinora, viene verificata ogni anno la necessità di adeguare l'assegnazione a titolo gratuito a seguito del cambiamento di determinati parametri nei due anni precedenti.

I particolari fattori di adeguamento per determinati parametri di riferimento aboliti nel numero 4 sono eliminati anche dai parametri di cui al numero 5.2.3. Tuttavia, i gas residui combusti in torcia all’interno di un parametro di riferimento relativo al prodotto conformemente al numero 1.7a devono ora essere considerati come elemento di assegnazione con un parametro per adeguare l’assegnazione a titolo gratuito.

Allegato 15 Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili

Numeri 2, 3 e 4

Questi numeri sono abrogati in quanto non più applicabili.

Numero 5

Nel numero 5.1 sono riportati i requisiti che i carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni devono adempiere affinché per il loro impiego possano essere assegnati a titolo gratuito diritti di emissione. In linea di principio ciò è possibile per tutti i carburanti per l’aviazione che sono computabili all’obbligo di miscelazione di cui all’articolo 28f della legge sul CO2 riveduta e il cui contenuto di energia non proviene da fonti fossili (lett. c). Ne sono un esempio i biocarburanti rinnovabili ottenuti da olio commestibile usato. I carburanti derivanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels, RCF) non adempiono tali requisiti poiché, pur essendo computabili all’obbligo di miscelazione, il loro contenuto di energia pro-