Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/22: Modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1° gennaio 2026 · 17 pagine
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viene da fonti fossili. I biocarburanti rinnovabili avanzati, prodotti con le materie prime enumerate nell’allegato IX parte A della direttiva (UE) 2018/200113, rientrano nella lettera b. A questa categoria si applica un grado più elevato di compensazione dei costi (v. n. 5.5). In una separata lettera a del numero 5.1 sono elencati i carburanti per l’aviazione sintetici rinnovabili che possono essere computati nel SSQE con il fattore di emissione pari a zero. Inizialmente tale categoria sarà disponibile sul mercato in quantità molto limitate. A questi carburanti non sarà riconosciuta una quota nell’ambito dell’obbligo di miscelazione fino al 2030. Per incentivarne l’impiego da subito, il grado della compensazione dei costi per tale categoria è particolarmente elevato (v. n. 5.5).
Nel numero 5.2 è illustrata la modalità di calcolare la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a parziale compensazione delle differenze di costo tra i carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni e il cherosene fossile: l’intera differenza di costo da compensare viene suddivisa per il prezzo di un diritto di emissione. Le differenze di costo da compensare tra carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni e carburanti per l’aviazione fossili sono distinte in base a diverse categorie di carburanti per l’aviazione (n. 5.5 lett. a, b e c). Il grado della compensazione dei costi corrisponde a quello previsto nel SSQE dell’UE. Le differenze di costo tra i carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni e il cherosene fossile sono calcolate secondo il numero 5.3. I calcoli si basano sui prezzi dei singoli carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni e sul prezzo del cherosene fossile. Viene inoltre tenuto conto del risparmio derivante dal fatto che non devono essere consegnati diritti di emissione per i carburanti per l’aviazione con un fattore di emissione pari a zero nel SSQE. I prezzi determinanti (in euro) per i carburanti per l’aviazione aventi diritto all’assegnazione sono stabiliti ogni anno unitariamente per tutti i gestori dalla Commissione europea e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Lo stesso vale per il prezzo del cherosene fossile e per il prezzo dei diritti di emissione (anch’essi in euro). Questi dati sono ripresi anche per lo strumento svizzero nell’intento di creare le stesse condizioni quadro per tutti i gestori (n. 5.4).
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
La presente revisione parziale dell’ordinanza sul CO2 non ha di principio ulteriori ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione, cui incombe l’attuazione delle disposizioni del presente progetto, mentre i Cantoni e i Comuni non sono interessati.
Tuttavia, in caso di prelievo di energia dalle centrali di riserva in una situazione critica per l’approvvigionamento, si dovranno sostenere ulteriori costi poiché, conformemente all’OREI, la parte della tassa sul CO2 non rimborsata dalla Confederazione è finanziata attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete. Non è possibile effettuare una stima dei costi, poiché non si possono prevedere le situazioni critiche dell’approvvigionamento. Nell’esercizio 2023 si sarebbero generati costi supplementari per circa 580 000 franchi. Le uscite e le entrate per le centrali elettriche di riserva sono gestite attraverso le finanze federali:
13 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione), versione della GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2024/1711, versione della GU L, 2024/1711, del 26.6.2024.