Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/22: Modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1° gennaio 2026 · 17 pagine

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federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli)10. Ciò rappresenta uno sgravio per le imprese.

Art. 46a cpv. 1

Nel capoverso 1 è stato unicamente aggiornato l’anno. Per il periodo 2021-2025 un gestore di impianti che partecipava al SSQE dal 2 gennaio 2021 era considerato un nuovo partecipante. Per l’assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione che gli spettano si poteva così attingere alla riserva di cui all’articolo 45 capoverso 2. Per il periodo 2026–2030 questi partecipanti sono considerati non più nuovi, mentre sono nuovi i gestori di impianti che partecipano al SSQE a partire dal 2 gennaio 2026 e per l’assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione loro spettanti si attingerà alla summenzionata riserva dal 2026.

Art. 46b cpv. 3

La disposizione del capoverso 3 è modificata poiché è difficile provare che il cambiamento della quota di attività è ascrivibile esclusivamente a una maggiore efficienza energetica nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza. L’UFAM presuppone che sia possibile dimostrare che la riduzione della quota di attività di un elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili può essere ascrivibile a una maggiore efficienza energetica se essa, espressa in potere calorifico per unità di prodotto realizzato, contribuisce per almeno due terzi alla riduzione della quota di attività. I prodotti realizzati devono essere classificati e raggruppati in base al loro codice PRDCOM.

Art. 46f abrogato

Il capoverso 1 della vigente ordinanza sull’assegnazione gratuita non è più applicabile poiché dal 2026 ai sensi dell’articolo 19a capoverso 4 della legge sul CO2, fatte salve le deroghe previste dal Consiglio federale per il consumo di carburanti rinnovabili o a basse emissioni (v. art. 46h) nel traffico aereo non è più prevista l’assegnazione gratuita di diritti di emissione. Il capoverso 3 della vigente ordinanza è trasferito in una disposizione transitoria (nuovo art. 146ai). I precedenti capoversi 2 e 4 della vigente ordinanza sono già stati abrogati in precedenti revisioni. L’articolo 46f è pertanto abrogato.

Art. 46g abrogato

Questo articolo sull’assegnazione gratuita supplementare di diritti di emissione per i voli verso le regioni ultraperiferiche non è più applicabile ed è pertanto abrogato. Conformemente all’articolo 19a capoverso 4 della legge sul CO2, a partire dal 2026 non è più prevista l’assegnazione gratuita di diritti di emissione, fatte salve le deroghe previste dal Consiglio federale per il consumo di carburanti rinnovabili o a basse emissioni (v. art. 46h).

Art. 46h Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per l’utilizzo di carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni

Il capoverso 1 stabilisce quanti diritti di emissione sono disponibili per il periodo 2026–2030 per l’utilizzo di carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni per voli soggetti al SSQE svizzero. L’obiettivo consiste nell’offrire agli operatori di aeromobili un sostegno analogo per i voli che rientrano nel SSQE svizzero e per quelli del SSQE dell’UE. La quantità di 550 000 diritti di emissione corrisponde al 12 per cento circa dei diritti di emissione complessivamente disponibili per questo periodo nell’ambito

10 RS 814.310