Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/22: Modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1° gennaio 2026 · 17 pagine
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dell’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione conformemente ai parametri di riferimento relativi al prodotto di cui al numero 1.1 (n. 1.7).
Inoltre, secondo l’ordinanza riveduta il calore misurabile derivante da processi per il quale viene calcolata la quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito ogni anno conformemente al parametro di riferimento relativo ai combustibili o all’approccio delle emissioni di processo (n. 1.3 e 1.4) viene imputato alla quota di attività del parametro di riferimento relativo al calore conformemente al numero 1.2. Fa eccezione il calore generato da impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali (n. 1.8).
La combustione in torcia di gas residui (secondo la definizione del n. 1.5) sarà d’ora in poi considerata nel calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione conformemente ai parametri di riferimento relativi al prodotto di cui al numero 1.1. Per i gas residui combusti in torcia senza che il calore risultante venga utilizzato si applica una deduzione, che non è effettuata solo se la combustione in torcia avviene per motivi di sicurezza (n. 1.7a).
Tali modifiche si basano sulle disposizioni emendate nel SSQE dell’UE e rappresentano un incentivo alla decarbonizzazione dei processi industriali mediante l’elettrificazione e l’utilizzo efficiente del calore.
Numero 2
Il sistema svizzero di scambio di quote di emissioni è collegato a quello dell’UE. Nel suo SSQE l’UE riduce progressivamente fino ad azzerarla l’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione per i produttori di determinate merci nel periodo 2026–2034 e introduce un CBAM come misura di accompagnamento. Nell’autunno 2023 l’UE ha avviato l’attuazione del CBAM con una fase transitoria. A partire dal 2026, per i produttori di queste merci nell’UE le quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito saranno gradualmente ridotte e il CBAM entrerà in funzione in maniera definitiva.
Adottare la riduzione progressiva dell’assegnazione a titolo gratuito per la produzione di merci nel SSQE che sono soggette al CBAM dell’UE è necessario per mantenere il collegamento tra il SSQE svizzero e quello dell’UE, quindi anche per l’esclusione delle merci con origine svizzera dal CBAM dell’UE. Viene pertanto modificata la formula nel numero 2.1. La riduzione progressiva dovuta all’EU-CBAM è definita nel numero 3.1a.
L’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione per il periodo 2026–2030 è determinata non più sulla base del valore medio, ma sulla base della mediana degli anni 2019–2023, in linea con le regole di assegnazione dell’UE per tutti i gestori di impianti (n. 2.3). In tal modo pesano meno i singoli anni con un utilizzo estremamente basso o elevato.
Il numero 2.4 è modificato per renderlo applicabile anche al periodo di assegnazione 2026–2030.
La nuova disposizione nel numero 2.5 garantisce che la riduzione proporzionale dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 45 non sia eccessivamente elevata per tutti i gestori di impianti se per singole imprese il diritto all’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione ai sensi del numero 5 del presente allegato si riduce stabilmente di oltre 100 000 diritti di emissione rispetto alla quantità calcolata sulla base dei dati di un periodo di riferimento secondo il numero 2.3.