Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/22: Modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1° gennaio 2026 · 17 pagine

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diversi strumenti della legislazione in materia di clima a livello federale, cantonale e comunale. Inoltre, in tale contesto si tiene conto dell’obiettivo di emissioni nette pari a zero entro il 2050. Questo non vale soltanto per i nuovi utilizzatori, ma in forma leggermente diversa anche per gli utilizzatori esistenti. Per questi ultimi, il percorso di riduzione è inserito all’interno del fattore di riferimento, che indica la probabilità di un impianto di riscaldamento di essere sostituito da una soluzione di natura fossile. Siccome la quota di approvvigionamento di calore proveniente da fonti rinnovabili è in aumento in Svizzera, la probabilità che un impianto fossile sia sostituito da un impianto rinnovabile aumenta a sua volta, il che si traduce in una diminuzione del fattore di riferimento.

Allegato 9 Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE

Numero 1

Conformemente all’articolo 19 capoverso 3 della legge sul CO2, i diritti di emissione sono assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti in funzione dell’efficienza in termini di emissioni di gas serra di impianti di riferimento. L’assegnazione a titolo gratuito continua a essere calcolata in particolare applicando i parametri di riferimento e i fattori di adeguamento di cui all’allegato 9 numeri 1–3. I parametri di riferimento relativi al prodotto definiscono la quantità massima di diritti di emissione che possono essere assegnati per ogni unità prodotta. Per il SSQE dell’UE i 52 parametri di riferimento relativi al prodotto sono stati elaborati in stretta collaborazione con l’industria nel quadro di un laborioso processo. Questi parametri di riferimento nonché il parametro di riferimento relativo al calore e ai combustibili saranno aggiornati a partire dal 2026 per tenere conto del progresso tecnologico. Dalle fasce definite dall’UE per l’adeguamento dei parametri di riferimento risulta una riduzione compresa tra il 3 e il 50 per cento circa rispetto ai parametri di riferimento degli anni 2021–2025, a dipendenza dell’entità della riduzione di un parametro di riferimento già attuata per gli anni 2021–2025 rispetto ai valori di partenza12. Nell’ottica dell’equivalenza convenuta nell’accordo SSQE tra la Svizzera e l’UE, nel SSQE svizzero devono essere utilizzati gli stessi parametri di riferimento per il periodo di assegnazione 2026–2030 di quelli del SSQE dell’UE (n. 1.1, 1.2 e 1.3) per garantire le stesse condizioni di concorrenza. Se non fossero ancora stati stabiliti definitivamente dal Consiglio federale prima dell’adozione della presente ordinanza con effetto al 1° gennaio 2026, il DATEC sostituirà retroattivamente i corrispondenti valori nell’allegato 9 numero 1 nel corso del 2026 sulla base dell’articolo 135 lett. dbiscon i nuovi valori dei parametri di riferimento (v. commenti all’art. 146ah).

Il fattore rilevante per calcolare l’assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione sulla base di emissioni di processo sarà 0,91 a partire dal 2028. Fino al 2027 questo fattore rimane invariato a 0,97 (n. 1.4). Le disposizioni concernenti l’applicazione dei parametri di riferimento rimangono orientate a quelle dell’UE. Secondo l’articolo 19 capoverso 5 della legge sul CO2, in linea di principio non sono assegnati a titolo gratuito diritti di emissione per la produzione o l’utilizzo di elettricità. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. Ora è stabilito che il calore generato dall’energia elettrica sia considerato anche per il calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito secondo il parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili, se le condizioni di cui ai numeri 1.2 e 1.3 sono adempiute (n. 1.5a). Di conseguenza viene aggiornata anche la disposizione concernente la deduzione di determinati flussi di calore nel calcolo

12 L’articolo 10a (2) della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, versione della GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32; modificata, da ultimo, dalla direttiva (UE) 2024/795, versione della GU L 795 del 29.2.2024, pag. 1.