Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/42: Legge federale sull’imposizione separata delle vincite da giochi in denaro al domicilio fiscale al momento dell’ottenimento del risultato (attuazione mo. Zanetti 23.3701) · 17 pagine

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4 Commento ai singoli articoli

4.1 Legge federale sull’imposta federale diretta

Art. 38a

Capoverso 1: si rimanda ai commenti relativi all’articolo 11 capoverso 3bisLAID.

Capoverso 2: le vincite ai giochi in denaro soggette a imposizione separata soggiacciono in tutti i casi a un’imposta annua intera. Ciò significa che, in caso di assoggettamento inferiore a un anno (ad es. in seguito al trasferimento in Svizzera o all’estero durante l’anno civile), non si applica un’imposizione pro rata temporis.

Capoverso 3: la deduzione dei costi delle poste giocate e delle poste prelevate dal conto in linea del giocatore è disciplinata dall’articolo 33 capoverso 4. Con il rinvio a quest’ultima disposizione formulato nell’articolo 38a capoverso 3 si intende chiarire che i costi delle poste giocate e delle poste prelevate restano deducibili anche nel nuovo regime di imposizione separata. I costi delle poste giocate possono essere dedotti esclusivamente dall’importo corrispondente alla vincita; non è ammessa la deduzione dal restante reddito imponibile.

Capoverso 4: per quanto riguarda l’imposta federale diretta, le vincite ai giochi in denaro soggette a imposizione separata soggiacciono all’aliquota massima fissata all’articolo 128 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale e riscossa sul reddito delle persone fisiche, attualmente pari all’11,5 per cento (cfr. anche l’aliquota massima all’art. 36 cpv. 1 e 2 LIFD). In caso di adeguamento di tale aliquota massima, anche l’aliquota prevista dalla presente disposizione dovrà essere adeguata.

Art. 89 cpv. 1 lett. b

Si rimanda per analogia ai commenti relativi all’articolo 33a capoverso 1 lettera b LAID.

Art. 105 cpv. 5

Si rimanda per analogia ai commenti relativi all’articolo 4b capoverso 1 LAID.

4.2 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 4b cpv. 1, terzo periodo

L’articolo 4b capoverso 1 disciplina la competenza territoriale in caso di cambiamento del domicilio fiscale all’interno della Svizzera. In caso di imposizione in virtù dell’appartenenza personale vige, in linea di principio, il criterio della data di riferimento: il contribuente è assoggettato all’imposta nel Cantone in cui ha il domicilio fiscale al termine del periodo fiscale in questione. Già oggi è prevista un’eccezione per le prestazioni in capitale che, secondo l’articolo 11 capoverso 3, sono imposte