Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/42: Legge federale sull’imposizione separata delle vincite da giochi in denaro al domicilio fiscale al momento dell’ottenimento del risultato (attuazione mo. Zanetti 23.3701) · 17 pagine
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reddito complessivo al Cantone di partenza solo dopo che il vincitore ha presentato la dichiarazione fiscale e la tassazione è stata eseguita;
- viceversa, il Cantone di arrivo deve conoscere l’importo della vincita almeno ai fini dell’imposta federale diretta, in modo da poterlo considerare per la determinazione dell’aliquota. Anche in questo caso è necessario uno scambio di informazioni tra i due Cantoni;
- l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva verrebbe presentata nel Cantone di arrivo, che ‒ qualora siano soddisfatte tutte le condizioni – dovrebbe procedere al rimborso e successivamente rivalersi sulla Confederazione. In questo modo, il diritto al rimborso dell’imposta preventiva sulla vincita sorgerebbe in un Cantone diverso da quello competente per l’imposta cantonale sul reddito, compromettendo la funzione di garanzia dell’imposta preventiva, almeno a livello cantonale.
Per ovviare a queste difficoltà, il Consiglio federale propone di tassare separatamente dal resto del reddito, sia a livello federale sia cantonale, le vincite ai giochi in denaro di importo elevato (superiore a fr. 1 mio. approssimativamente; riguardo alla compensazione del rincaro v. n. 1.1). In linea di principio, le attuali esenzioni fiscali (parziali) previste per determinate vincite ai giochi in denaro non dovrebbero essere modificate (v. n. 4.2 relativo all’art. 7 cpv. 4 lett. lbisAP-LAID sull’armonizzazione dell’importo esente). Per esempio, le vincite realizzate presso casinò titolari di una concessione che propongono giochi autorizzati secondo la LGD8 continueranno a essere completamente esenti da imposta. Anche singole vincite ai giochi di grande estensione o ai giochi da casinò in linea resteranno esenti dall’imposta sul reddito fino a un importo che varia ogni anno e che ammonta approssimativamente a un milione di franchi. Di conseguenza, tali vincite saranno sempre soggette a imposizione separata qualora superino l’importo esente.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, alle vincite imposte separatamente si applicherà l’aliquota massima prevista dalla Costituzione federale, pari all’11,5 per cento (art. 128 cpv. 1 lett. a Cost.9). Inoltre, anche per il rimborso dell’imposta preventiva relativa alla vincita sarà competente il Cantone che ha proceduto alla tassazione della stessa ai fini dell’imposta sul reddito. In questo modo viene meno la necessità di uno scambio di informazioni tra i Cantoni ai fini dell’imposizione delle vincite. Si garantisce inoltre che l’imposizione separata possa essere effettuata subito dopo il conseguimento della vincita, senza dover aspettare notifiche da altri Cantoni.
L’imposizione nel Cantone in cui il contribuente è domiciliato al momento della scadenza si applica, ai fini delle imposte sul reddito, anche alle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza. Anche queste ultime sono imposte separatamente dal resto del reddito. Pertanto, la nuova regolamentazione si baserebbe su un sistema già noto e collaudato sotto il profilo tecnico.
Il Consiglio federale ha vagliato anche l’ipotesi di limitare la nuova regolamentazione a determinate categorie di giochi in denaro (ad es. giochi di grande estensione o giochi
8 Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (RS 935.51)
9 RS 101