Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/42: Legge federale sull’imposizione separata delle vincite da giochi in denaro al domicilio fiscale al momento dell’ottenimento del risultato (attuazione mo. Zanetti 23.3701) · 17 pagine
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freddo hanno portato a una divergenza tra gli importi esentati dall’imposta a livello di Confederazione e dei Cantoni (v. n. 1.1). Nei Cantoni che prevedono un importo esente inferiore rispetto a quello previsto per l’imposta federale, una parte della vincita imponibile non è più coperta dalla garanzia dell’imposta preventiva, poiché quest’ultima si applica solo a vincite superiori all’importo esente definito a livello federale. Al fine di armonizzare l’importo esente, si propone ora di fare riferimento alla cifra indicata all’articolo 24 lettera ibisLIFD. In questo modo si intende garantire che l’importo esente sia uniforme a livello federale e cantonale. I Cantoni mantengono comunque la facoltà di prevedere, nella propria legislazione, un importo più elevato. Per migliorare la leggibilità, la lettera lbissarà suddivisa in due numeri distinti.
Art. 11 cpv. 3bis
L’articolo 11 disciplina il calcolo dell’imposta. Secondo il capoverso 3bis, le vincite ai giochi in denaro che superano l’importo stabilito all’articolo 24 lettera ibisLIFD (2026: fr. 1 071 000) sono imposte individualmente e separatamente. L’imposizione separata significa che una vincita che supera tale importo non viene sommata al resto del reddito, ma è oggetto di una tassazione distinta.
A tal fine, la categoria del gioco da cui proviene la vincita non è rilevante (ad es. giochi di grande estensione o giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD). Per determinate vincite derivanti da giochi ammessi secondo la LGD, è previsto un importo esente da imposta (art. 7 cpv. 4 lett. l–m). Solo la parte eccedente tale importo è soggetta a imposizione. Gli importi esenti rimangono invariati, salvo per l’adeguamento volto ad armonizzare le disposizioni tra la LIFD e la LAID (v. spiegazioni relative all’art. 7 cpv. 4 lett. ibis). Resta inoltre invariata l’esenzione totale dall’imposta per le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la LGD realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un’attività lucrativa indipendente (art. 7 cpv. 4 lett. l LAID).
L’importo a partire dal quale si applica l’imposizione separata deve essere armonizzato con l’importo esente previsto per le singole vincite ai giochi di grande estensione e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD. Di conseguenza, ognuna di queste vincite che supera tale importo sarà sempre soggetta a imposizione separata.
Per garantire che l’importo esente applicabile sia identico nella LIFD e nella LAID, anche in caso di futuri aumenti legati all’adeguamento del rincaro, non si prevede la fissazione di un importo in franchi, bensì l’introduzione di un rinvio alla LIFD. L’imposizione separata si applica esclusivamente quando una singola vincita supera l’importo limite previsto per l’esenzione.
Le vincite soggette a imposizione separata devono essere trattate individualmente. Ciò significa che più vincite realizzate nello stesso periodo fiscale non sono cumulate ai fini dell’imposizione. Questo principio si applica anche ai contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica e sono soggetti all’imposizione congiunta. Se entrambi i coniugi conseguono una vincita nello stesso periodo fiscale, queste non vengono sommate. Non è previsto neppure alcun cumulo con eventuali prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza nello stesso periodo fiscale. La considerazione della