Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/42: Legge federale sull’imposizione separata delle vincite da giochi in denaro al domicilio fiscale al momento dell’ottenimento del risultato (attuazione mo. Zanetti 23.3701) · 17 pagine

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singola vincita a fini fiscali ha l’intento di garantire una gestione efficiente dell’imposizione.

Dalle singole vincite imponibili devono continuare a poter essere dedotti i costi delle poste giocate secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera n.

La disposizione non è applicabile alle vincite che non superano il limite stabilito ammontante a circa un milione di franchi. Tali vincite sono esenti dall’imposta (art. 7 cpv. 4 lett. lbisLAID) oppure, in particolare se realizzate presso organizzatori con sede all’estero, continuano a essere imposte nel Cantone in cui il vincitore è domiciliato il 31 dicembre dell’anno in cui è stata conseguita la vincita.

Art. 33a cpv. 1 lett. b

Le persone residenti in Svizzera che non sono in possesso né della cittadinanza svizzera né di un permesso di domicilio, e che non vivono in comunione domestica con una persona titolare della cittadinanza svizzera o di un permesso di domicilio, sono soggette a un’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente (art. 32). L’articolo 33a stabilisce che le persone assoggettate all’imposta alla fonte sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se dispongono di proventi non imponibili alla fonte. Rientrano in questa categoria tutti i proventi a eccezione dei redditi da attività lucrativa dipendente, incluse le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza e le vincite imponibili ai giochi in denaro. Per chiarire che anche per le persone assoggettate all’imposta alla fonte le prestazioni in capitale di cui all’articolo 11 capoverso 3 e le vincite ai giochi in denaro di cui all’articolo 11 capoverso 3bisdevono essere imposte separatamente e non nell’ambito di una tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria, si propone di introdurre un’apposita riserva all’articolo 33a capoverso 1 lettera b.

4.3 Legge federale sull’imposta preventiva

Art. 29 cpv. 3

Di norma, l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva può essere presentata al più presto dopo la fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 29 cpv. 2 LIP). Tuttavia, secondo la normativa vigente, l’istanza può essere presentata prima quando si diano motivi importanti o conseguenze particolarmente rigorose (art. 29 cpv. 3 LIP).

La possibilità di presentare prima l’istanza sarà ora estesa anche alle vincite ai giochi in denaro che, secondo l’articolo 38a LIFD, sono soggette a imposizione separata. Il capoverso 3 sarà pertanto adeguato di conseguenza. Poiché a determinate vincite si applicherà l’imposizione separata per le imposte cantonali, comunali e per l’imposta federale diretta, appare opportuno consentire ai contribuenti che realizzano vincite assoggettate all’imposta preventiva di presentare immediatamente l’istanza di rimborso. Idealmente, la presentazione dell’istanza dovrebbe poter avvenire contestualmente alla dichiarazione della vincita. In questo modo si garantisce il disbrigo tempestivo di tutti gli aspetti fiscali legati alla vincita. Il Cantone preposto alla ricezione