Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/42: Legge federale sull’imposizione separata delle vincite da giochi in denaro al domicilio fiscale al momento dell’ottenimento del risultato (attuazione mo. Zanetti 23.3701) · 17 pagine
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separatamente. Infatti, tali prestazioni sono imponibili nel Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale al momento della loro scadenza. Una norma analoga si applicherà anche alle vincite ai giochi in denaro che, secondo la nuova disposizione dell’articolo 11 capoverso 3bis, saranno imposte separatamente dal resto del reddito.
La facoltà di assoggettare tali vincite ai giochi in denaro deve essere attribuita al Cantone in cui il contribuente detiene il domicilio fiscale al momento della determinazione del risultato. Diversamente da quanto previsto per le prestazioni in capitale, non si prende quindi in considerazione la scadenza della prestazione. La ragione di tale scelta risiede nel fatto che, nel caso di vincite ai giochi in denaro, la scadenza potrebbe non coincidere temporalmente con la determinazione del risultato. Questo consentirebbe ai vincitori di trasferire il proprio domicilio fiscale in un Cantone più vantaggioso dal punto di vista tributario nel periodo di tempo che intercorre tra il momento in cui vengono a conoscenza della vincita e quello in cui essa diventa esigibile, vanificando così l’obiettivo del progetto. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di Swiss Lotto20. Secondo le regole del gioco e le condizioni di partecipazione, la determinazione della vincita avviene nel momento dell’estrazione di «6 tra 42 numeri», che si tiene di norma due volte alla settimana, il mercoledì e il sabato sera (art. 9 delle regole del gioco). Se una persona indovina i sei numeri nel campo A e il numero supplementare nel campo B, acquisisce automaticamente il diritto alla vincita al termine dell’estrazione (art. 10 delle regole del gioco). Swisslos rende pubblico il risultato dell’estrazione. Il giorno successivo all’estrazione è considerato come data di autorizzazione del pagamento (art. 13.2 delle regole del gioco). Tuttavia, affinché il pagamento venga effettuato, il vincitore deve presentare un attestato di diritto valido (lo scontrino della giocata) presso Swisslos o uno dei suoi punti vendita e richiedere formalmente il pagamento della vincita (art. 14 delle regole del gioco). Considerando quale criterio il momento della determinazione del risultato si sottolinea che, per individuare il Cantone competente per l’imposizione della vincita, è determinante il momento dell’estrazione dei numeri e non quello in cui viene richiesto il pagamento della vincita a Swisslos. Anche per le vincite ai giochi da casinò in linea è determinante il momento in cui si conosce l’esito del singolo gioco, ad esempio non appena si stabilisce su quale numero è caduta la pallina nella roulette online21. Non è invece rilevante il luogo in cui la persona è domiciliata nel momento in cui l’importo vinto viene accreditato sul suo conto bancario.
Art. 7 cpv. 4 lett. lbis
L’articolo 7 capoverso 4 definisce i proventi esenti dall’imposta. L’elenco è esaustivo. Secondo l’attuale formulazione della lettera lbis, sono esenti dall’imposta le singole vincite ai giochi di grande estensione e ai giochi da casinò in linea, sino a concorrenza di un importo pari a un milione di franchi o di un importo più elevato secondo il diritto cantonale. Diverse misure adottate per compensare gli effetti della progressione a
20 Swiss Lotto, Regole del gioco e condizioni di partecipazione. In vigore dal 7 febbraio 2022. Disponibile su <https://static.swisslos.ch/media/it/swisslos/condizioni-di-partecipazione/swiss-lotto-regole-del-gioco-econdizioni-di-partecipazione.pdf> (consultato il 20.5.2025).
21 Nel caso di giochi in linea proposti dalle case da gioco, ogni singola vincita rilevante ai fini dell’imposta preventiva, e quindi anche imponibile, deve essere registrata dalle case da gioco stesse. Ciò è previsto dall’articolo 42 LGD in combinato disposto con l’articolo 60 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (RS 935.511) e con l’articolo 39 capoverso 1 lettera k dell’ordinanza del
7 novembre 2018 del DFGP sulle case da gioco (RS 935.511.1).