Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/56: 21.449 n Iv. Pa. Kamerzin. Favorire la custodia alternata in caso di autorità parentale congiunta · 22 pagine
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La Commissione è convinta che per favorire la custodia alternata si debba modificare la legge, essendo chiaro che nella pratica le disposizioni del 2017 non stanno sortendo l’effetto auspicato. A questo scopo ha elaborato due proposte alternative per l’attuazione dell’iniziativa parlamentare:
– Variante 1: l’autorità competente valuta, ad istanza di uno dei genitori o del figlio, l’opportunità di disporre una custodia alternata e privilegia questa soluzione se è quella più conforme al bene del figlio. È esplicitamente sancita a livello di legge anche la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui il semplice rifiuto di un genitore non impedisce di disporre la custodia alternata (v. n. 5.2 e 6.1).
– Variante 2: l’autorità competente è tenuta per legge a valutare l’opportunità di disporre una partecipazione paritaria dei genitori alla cura del figlio a prescindere da un’istanza in tal senso, qualora i genitori che esercitano l’autorità parentale congiuntamente non riescano ad accordarsi su questo punto. Va tuttavia scelta una soluzione diversa se ciò è più conforme al bene del figlio (v.
n. 5.3 e 6.2).
5.2 Variante 1: attuazione in base del testo dell’iniziativa
Questa variante mantiene la situazione attuale nel caso in cui i genitori sono d’accordo sulla cura del figlio. Propone però di modificare leggermente gli articoli 298 capoverso 2tere 298b capoverso 3terCC, nel caso in cui i genitori non giungano a un accordo. Come già nel diritto vigente, l’autorità adita continuerà a valutare se sia opportuno disporre una custodia alternata soltanto se i genitori che esercitano congiuntamente l’autorità parentale non riescono a trovare un accordo sulla cura del figlio (art. 298 cpv. 2 CC, v. n. 4.1) e uno dei genitori o il figlio richiede questo modello di custodia (art. 298 cpv. 2tere 298b cpv. 3terCC). A differenza del diritto vigente si propone però che in futuro l’autorità non si limiti più a valutare l’opportunità di disporre una custodia alternata, ma debba privilegiare questa soluzione di accudimento, se è quella più conforme al bene del figlio. Deve inoltre essere sancita nella legge la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui il semplice rifiuto di un genitore non impedisce all’autorità competente di valutare e disporre la custodia alternata (v. n. 6.1).
Con questa modifica il legislatore segnala ai genitori in disaccordo che, a suo parere, la partecipazione congiunta alla cura del figlio è la soluzione più conforme al bene del figlio, e chiede alle autorità competenti di favorire la custodia alternata, sia in parti uguali sia in altre proporzioni (p. es. 60/40 o 70/30). In linea con la situazione giuridica vigente si rinuncia a definire matematicamente il termine di «custodia alternata» e a prescrivere un determinato modello di accudimento ai genitori che non riescono a trovare un accordo: il bene del figlio deve continuare a essere il criterio determinate per le decisioni dell’autorità nei singoli casi. Pertanto, i criteri sviluppati nella giurisprudenza per la valutazione della custodia alternata (v. n. 4.1) rimangono applicabili e non perdono la loro validità.
Come già nel diritto vigente, un eventuale accordo tra i genitori sulla cura del figlio continua a prevalere. Un accordo tra i genitori non esclude una vautazione da parte