Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/56: 21.449 n Iv. Pa. Kamerzin. Favorire la custodia alternata in caso di autorità parentale congiunta · 22 pagine
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lavori in corso sull’attuazione dell’iniziativa parlamentare Kamerzin 21.449, il 29 ottobre 2024 la CAG-S ha proposto, senza voti contrari, di respingere la mozione14. Il 18 dicembre 2024, anche il Consiglio degli Stati ha respinto la mozione senza voti contrari15.
3 Diritto comparato
3.1 Diritto internazionale
3.1.1 Strumenti dell’ONU
L’articolo 3 paragrafo 1 della Convenzione del 20 novembre 198916 sui diritti del fanciullo (CRC) in vigore in Svizzera dal 26 marzo 1997 sancisce il principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente. In particolare, per quel che concerne il disciplinamento della relazione tra genitore e figlio, l’articolo 9 paragrafo 3 CRC prevede che gli Stati parti rispettino il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo. L’articolo 7 paragrafo 1 CRC sancisce inoltre il diritto del fanciullo di essere allevato, nella misura del possibile, da entrambi i genitori. Il genitore assente è quindi chiamato a partecipare alla cura del figlio più attivamente rispetto al solo versamento di un importo per il suo mantenimento17. L’articolo 18 CRC stabilisce infine il principio secondo cui entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo18.
Sia la CRC sia i Commenti generali del Comitato dei diritti del fanciullo dell’ONU evidenziano quanto sia importante che il fanciullo intrattenga rapporti con entrambi i genitori e sia quindi in contatto regolare e diretto con essi. Non prevedono tuttavia che la custodia alternata diventi la regola o il modello di custodia prioritario, il bene del fanciullo deve infatti essere il criterio prioritario in ogni decisione che lo riguarda.
3.1.2 Strumenti del Consiglio d’Europa
Nell’ambito del diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare sancito dall’articolo 8 della Convenzione del 4 novembre 195019 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti
14 Cfr. comunicato stampa della CAG-S del 30 ottobre 2024 disponibile su: www.parlamento.ch > Servizi > Notizie > Numero dell’oggetto.
15 Boll. Uff. 2024 S 1348
16 RS 0.107
17 Implementation Handbook for the Convention on the rights of the Child, Unicef (Handbook), pag. 108; disponibile su: www.unicef.org > Research and reports.
18 Handbook, pag. 130
19 RS 0.101