Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/56: 21.449 n Iv. Pa. Kamerzin. Favorire la custodia alternata in caso di autorità parentale congiunta · 22 pagine
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del diritto di famiglia è attualmente oggetto di una valutazione dettagliata nel quadro dei lavori in adempimento di un altro postulato59. Se in futuro si riveleranno necessari degli adeguamenti, saranno integrati nelle riflessioni e nei lavori ulteriori.
5.4 Alternative esaminate e scartate
5.4.1 Cura del figlio paritaria «per tutti»
Con la mozione Romano 22.4000 è stato proposto di sancire nella legge il principio della custodia alternata paritaria dopo una separazione o un divorzio, come fatto con l’autorità parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) (v. n. 0). Questa proposta si basava sulla convinzione che, se i genitori detengono l’autorità parentale congiunta, la cura del figlio paritaria da parte di entrambi è la soluzione migliore. I genitori sarebbero quindi tenuti per legge a organizzarsi in modo tale da garantire una cura del figlio paritaria. Una deroga a questa regola sarebbe possibile solo in situazioni particolari o per motivi oggettivi, se il bene del figlio esigesse un’altra soluzione di accudimento60.
Questo approccio è stato scartato perché considerato troppo rigido e difficile da attuare. In molti casi i genitori riescono a trovare un accordo su una forma di accudimento che risponde alle esigenze della loro famiglia (v. n. 0). In una simile situazione sarebbe fondamentalmente inopportuno mettere in discussione il loro accordo e obbligare le autorità a valutare in modo approfondito l’opportunità di disporre la cura del figlio paritaria o i motivi per i quali rinunciarvi. L’attuale prassi, che consiste nel verificare la conformità della soluzione auspicata dai genitori al bene del figlio, sembra essere più adeguata (v. n. 4.1, 5.2 e 5.3). Inoltre, dagli studi condotti in adempimento del postulato Silberschmidt 21.4141 è emerso chiaramente che la maggioranza delle famiglie non sarebbe in grado di organizzare e di mettere in pratica una cura del figlio paritaria (v. n. 0). Sarebbe incoerente fare di questa soluzione la regola di legge dato che si applicherebbe solo a una minoranza delle famiglie.
5.4.2 Custodia alternata (paritaria) o custodia esclusiva
Con questa soluzione verrebbe sancito nella legge il principio della custodia alternata paritaria dopo una separazione o un divorzio, come già fatto per l’autorità parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC), così come chiesto dalla mozione Romano 22.4000 (v.
n. 0). Una deroga a questo principio sarebbe possibile soltanto per motivi legati alla tutela del figlio che giustificherebbero l’istituzione della custodia esclusiva. Questa soluzione è stata scartata per i motivi già citati in merito alla precedente variante. Inoltre, sarebbe mantenuta la dicotomia criticata nello studio svolto in adempimento del postulato Silberschmidt 21.4141 (v. n. 0) che la Commissione desidera evitare
59 Postulato CAG-N 23.4328 Analisi del contributo di mantenimento. Consultabile all’indirizzo: www.parlamento.ch > Attività parlamentare > Ricerca Curia Vista > Numero dell’oggetto.
60 Cfr. Boll. Uff. 2013 N 1928 seg. (CN Romano)