Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/56: 21.449 n Iv. Pa. Kamerzin. Favorire la custodia alternata in caso di autorità parentale congiunta · 22 pagine

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questo rifiuto. Quest’incapacità può però impedire la custodia alternata solo se espone il figlio al conflitto genitoriale in un modo manifestamente contrario al suo bene61.

Per il resto le due disposizioni oggetto della presente revisione non subiscono altre modifiche. Non si tratta d’introdurre un automatismo a favore della custodia alternata, che inoltre, come nel diritto vigente, continua a non essere definita nella legge. Il giudice e l’autorità di protezione dei minori mantengono il loro margine di apprezzamento e possono astenersi dall’introdurre la custodia alternata se contrasta con il bene del figlio.

6.2 Variante 2 (cura del figlio paritaria)

Art. 298 cpv. 2tere 298b cpv. 3terCC

Qualora i genitori che esercitano l’autorità parentale congiunta non riescano a trovare un accordo sull’accudimento, i nuovi articoli 298 capoverso 2ter(decisione giudiziaria) e 298b capoverso 3ter(decisione dell’autorità di protezione dei minori) stabiliscono il principio secondo cui l’autorità valuterà se sia opportuno disporre una partecipazione paritaria alla cura del figlio, a prescindere da un’istanza in tal senso ma dovrà rinunciarvi e scegliere una ripartizione diversa se ciò è più conforme al bene del figlio. Il bene del figlio rimane dunque il criterio principale per la decisione dell’autorità adita e i criteri di valutazione sviluppati nella giurisprudenza mantengono la loro validità (v. n. 4.2).

L’obiettivo delle nuove disposizioni non è quindi quello di prescrivere un modello di accudimento paritario per tutti i genitori. Come nel diritto vigente questi hanno la possibilità di trovare un accordo diverso, che continuerà a prevalere (v. n. 5.3). L’autorità valuterà questa forma di accudimento soltanto «se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori» (art. 298 cpv. 2 CC).

Le nuove disposizioni, secondo cui le autorità valutano in ogni caso l’opportunità di disporre la cura del figlio paritaria, a prescindere da un’istanza in tal senso da parte di uno dei genitori, mirano piuttosto ad attirare l’attenzione dei genitori sul fatto che dopo una separazione o un divorzio la responsabilità della cura del figlio spetta a entrambi. In caso di disaccordo tra i genitori, le autorità valuteranno perciò anzitutto la cura del figlio paritaria e non l’attribuzione della custodia esclusiva a un genitore con il diritto dell’altro genitore a intrattenere relazioni personali con il figlio. Il legislatore prevede la possibilità di scegliere una soluzione diversa se ciò è più conforme al bene del figlio e si dimostra quindi aperto ad altre modalità di ripartizione dell’accudimento rispetto al modello 50/50, per esempio una soluzione impostata su una ripartizione 60/40 o 30/70. Inoltre il giudice e l’autorità di protezione dei minori mantengono il proprio margine di manovra e rinunciano a disporre la custodia alternata se essa è contraria al bene del figlio.

A causa delle critiche (v. n. 0) di cui è stato oggetto, viene abbandonato il termine «custodia alternata»; nelle nuove disposizioni figura ora soltanto la «cura del figlio».

61 DTF 142 III 617, consid. 3.2.3 e DTF 142 III 612, consid. 4.2.