Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/56: 21.449 n Iv. Pa. Kamerzin. Favorire la custodia alternata in caso di autorità parentale congiunta · 22 pagine

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perché vuole favorire la cura congiunta del figlio senza prescrivere un modello specifico (v. n. 5.2 e 5.3).

5.5 Diritto transitorio

Dopo la sua entrata in vigore il nuovo diritto deve essere applicabile alle procedure pendenti. Pertanto, è necessario prevedere una nuova disposizione transitoria nel CC (cfr. art. 12 cpv. 6 AP, titolo finale CC).

È stata esaminata e quindi scartata la possibilità di chiedere una modifica di una decisione riguardante la cura del figlio successivamente all’introduzione della nuova legge. Questo perché il principio del diritto vigente secondo cui il bene del figlio è il criterio determinante per ogni decisione riguardante la cura del figlio viene mantenuto in entrambe le varianti proposte (v. n. 5.2 e 5.3). Di conseguenza il nuovo diritto non comporta modifiche da questo punto di vista. Inoltre, il diritto vigente consente già di impugnare fino al Tribunale federale una decisione contro la custodia alternata motivata unicamente dall’opposizione di un genitore (v. n. 0). Non vi è pertanto alcun motivo di valutare nuovamente le decisioni passate in giudicato. Rimane ovviamente salva la possibilità di chiedere una modifica della decisione riguardante la cura del figlio sulla base di fatti nuovi (art. 134 e 298d CC).

Dato che i criteri per valutare la custodia alternata rimangono validi, non è necessario neppure prevedere una disposizione transitoria per la procedura dinanzi al Tribunale federale.

6 Commento ai singoli articoli

6.1 Variante 1 (custodia alternata)

Art. 298 cpv. 2tere 298b cpv. 3terCC

Con la modifica prevista si vuole obbligare l’autorità competente (giudice o autorità di protezione dei minori) a non limitarsi a valutare la custodia alternata ad istanza di uno dei genitori o del figlio, ma a privilegiare questa soluzione, anche nel caso in cui un genitore vi si oppone. Quest’obbligo deve essere esplicitamente menzionato nel testo di legge (v. n. 5.2). Il bene del figlio rimane tuttavia il criterio determinante per la decisione riguardante il suo accudimento. Pertanto i criteri di valutazione sviluppati nella giurisprudenza restano validi (v. n. 5.1), tanto più che la presente modifica mira principalmente a codificare la giurisprudenza del Tribunale federale (v. n. 5.1).

Nell’articolo 298 capoverso 2ter(procedura giudiziaria) e nell’articolo 298b capoverso 3ter(procedura dinanzi all’autorità di protezione dei minori) viene perciò esplicitamente sancito che il rifiuto di uno dei genitori non impedisce di valutare e disporre la custodia alternata. Come già stabilito dal Tribunale federale un tale rifiuto non è un criterio che impedisce l’istituzione della custodia alternata. Va piuttosto considerata, assieme ad altri criteri, la mancata capacità di collaborare che sta alla base di