Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/56: 21.449 n Iv. Pa. Kamerzin. Favorire la custodia alternata in caso di autorità parentale congiunta · 22 pagine
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dell’autorità (giudice o autorità di protezione dei minori), che si lmiterà, tuttavia, a valutare se la soluzione concordata tra i genitori è attuabile e conforme al bene del figlio (v. n. 4.1).
5.3 Variante 2: valutazione della cura del figlio paritaria in caso di disaccordo tra i genitori
La variante 2 propone una modifica degli articoli 298 capoverso 2tere 298b capoverso 3terCC che va oltre rispetto alla variante 1 e prevede in particolare l’obbligo dell’autorità di valutare sistematicamente l’opportunità di disporre la cura del figlio paritaria, a prescindere da un’istanza in tal senso formulata da un genitore.
Come nel diritto vigente l’autorità adita valuterà se sia opportuno disporre la custodia alternata soltanto se i genitori che esercitano congiuntamente l’autorità parentale non riescono a trovare un accordo sulla cura del figlio (art. 298 cpv. 2 CC, v. n. 4.1). A differenza del diritto in vigore (e della variante 1) l’autorità è però tenuta a valutare in ogni caso l’opportunità di disporre la cura del figlio paritaria, a prescindere da un’istanza in tal senso. Deve tuttavia scegliere una soluzione di accudimento diversa se è più conforme al bene del figlio (v. n. 6.2).
La variante 2 tiene dunque conto della proposta formulata nella mozione Romano 22.4000 (nel frattempo respinta), ma non la riprende integralmente. La custodia alternata paritaria non viene infatti stabilita come regola di principio, valida per tutte le coppie (a prescindere dalla presenza o meno di un accordo) e alla quale si può rinunciare soltanto in situazioni particolari e per motivi obiettivi (v. n. 0). La variante 2 ammette sia un accordo diverso tra i genitori, sia una soluzione di accudimento non paritario, p. es. 60/40 o 30/70, o addirittura l’istituzione di una custodia esclusiva (v.
n. 6.2). La custodia esclusiva di un genitore continua a rimanere possibile se è necessaria per tutelare il bene del figlio (p. es. situazioni di violenza domestica) o per altri motivi obiettivi (p. es. a causa della considerevole distanza geografica tra i luoghi di domicilio dei genitori).
In linea con il diritto vigente e come nella variante 1 l’accordo tra i genitori sulla cura del figlio continua dunque a prevalere. Un accordo tra i genitori non esclude una valutazione da parte dell’autorità (giudice o autorità di protezione dei minori), che si limiterà, tuttavia, a valutare se la soluzione concordata tra i genitori è attuabile e conforme al bene del figlio, senza esaminare altre possibili soluzioni (v. n. 4.1).
Con la variante 2, come anche con la variante 1, il legislatore non soltanto si esprime chiaramente a favore di una responsabilità congiunta dei genitori, ma specifica anche che, in caso di mancato accordo, l’autorità deve valutare in via preferenziale l’accudimento paritario. Cionondimeno, il bene del figlio rimane il criterio determinante per la decisione, pertanto i criteri sviluppati nella giurisprudenza (v. n. 4.2) rimangono applicabili e non perdono la loro validità neppure con questa variante.
La variante 2 tiene infine conto della critica espressa nel rapporto sulla custodia alternata 2024 (v. n. 0) nei confronti della terminologia relativa alla custodia e in particolare del termine «custodia alternata». La proposta prevede di sostituirlo con il termine «cura del figlio». La completa rinuncia al termine «custodia» in tutte le disposizioni