Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 18 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2026 OPSR

Parte II: attuazione della mozione 24.3475 «Rimuovere il blocco normativo nel riciclaggio di zinco» della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale

1 Introduzione

Con la mozione 24.3475 il Consiglio federale è invitato a modificare l’ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600) in modo da poter rimuovere il blocco normativo nel riciclaggio di zinco.

Tale blocco nasce dall’incertezza del diritto in merito alla classificazione delle ceneri dei filtri e dei fanghi di idrossido provenienti dagli impianti di incenerimento di rifiuti urbani (IIRU). A partire dal 2026, vige l’obbligo di recuperare da suddetti fanghi e ceneri metalli riciclabili, tra cui lo zinco (art. 32 cpv. 2 lett. g e art. 54 cpv. 3 OPSR).

Per finanziare un impianto per il recupero dello zinco dalle ceneri dei filtri degli IIRU in Svizzera si prevedono investimenti ingenti. La Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale chiede, dunque, di modificare l’OPSR in modo da creare condizioni quadro giuridiche che consentano di prendere una decisione fondata in merito agli investimenti.

Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. Con la presente modifica, l’OPSR sancisce che i residui di incenerimento dei rifiuti urbani (p. es. scorie, ceneri dei filtri o fanghi di idrossido) vanno qualificati anch’essi come rifiuti urbani.

La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale il 10 settembre 2024 e dal Consiglio nazionale il 5 dicembre 2024.

2 Punti essenziali del progetto

La definizione di «rifiuti urbani» di cui all’articolo 3 lettera a OPSR è integrata con i residui di incenerimento degli IIRU.

3 Rapporto con il diritto internazionale

L’estensione della definizione di «rifiuti urbani» ai residui di incenerimento degli IIRU interessa esclusivamente la Svizzera e non si ripercuote sulle relazioni internazionali. Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge sullo sgravio delle imprese (LSgrI; RS 930.31), la norma proposta non comporta per le imprese svizzere alcun obbligo aggiuntivo rispetto a quelli di altri Paesi (Swiss Finish).

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Integrazione della definizione di «rifiuti urbani» con i residui di incenerimento degli IIRU

4.1.1 Informazioni generali

Si procede all’integrazione della definizione di «rifiuti urbani» di cui all’articolo 3 lettera a OPSR. Con la presente modifica, al numero 4 viene specificato che anche tutti i residui di incenerimento degli IIRU vanno qualificati come rifiuti urbani fino al momento in cui sono riciclati